Cerchi un modello di lettera di nomina del Medico Competente della Sorveglianza Sanitaria?
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Modello di Lettera di Incarico del Medico Competente.
Egregio Dott. (specificare Nome e Cognome del Medico),
poiché la nostra Impresa, ai sensi della legislazione vigente, ha l’obbligo di nominare un medico competente e vista la Sua comprovata esperienza e possesso dei titoli richiesti dall’art. 2, comma d del D.Lgs 626/94 data la Sua disponibilità a prestare la Sua attività professionale, Le conferisco l’incarico di consulenza in qualità di Medico Competente alle condizioni sotto riportate.
Presterà la Sua attività presso le unità lavorative: (SPECIFICARE)
Si occuperà di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti modalità.
Le verrà corrisposto l’importo di (SPECIFICARE) annui in (SPECIFICARE) rate di cui la prima alla firma del presente contratto.
L’incarico di cui alla presente lettera ha durata di un anno con decorrenza dal (SPECIFICARE) e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza salvo disdetta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni dalla data della scadenza.
Per lo svolgimento della Sua attività nell’ambito della presente lettera farà riferimento a: (SPECIFICARE)
Resta convenuto che la Società consente l’uso dei propri ambienti, delle strutture e dell’organizzazione presso l’unità interessata.
La collaborazione come sopra indicata per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario) e sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato.
La sorveglianza sanitaria del Personale dipendente si espliciterà:
in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità specifica;
in accertamenti sanitari periodici volti a controllare lo stato di salute degli stessi.
Sarà dunque Suo compito:
l'effettuazione delle visite mediche d'assunzione e preventive periodiche con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti;
la formulazione dei giudizi di idoneità specifica alla mansione o di inidoneità totale o parziale e la comunicazione scritta all'Azienda ed ai Lavoratori;
ove ritenuti necessari, l'effettuazione, per gli esposti, degli esami clinico-strumentali mirati al rischio specifico e di eventuali vaccinazioni;
l'istituzione, la compilazione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
la tenuta, ove del caso, del registro degli Esposti ai rischi derivanti da rumore, agenti cancerogeni e biologici;
l'informazione ad ogni Lavoratore sugli accertamenti sanitari ed il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
la comunicazione ai Lavoratori delle annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio in tema di amianto, piombo, rumore, agenti cancerogeni ed agenti biologici;
la consulenza al Datore di lavoro su problemi che il D.L. 277/91 e 626/94 richiedono in determinate e specifiche fattispecie;
l'informazione al Datore di lavoro su eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa (superamento dei valori limite, ecc.);
la partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
l'effettuazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro con la frequenza e le modalità stabilite dalla normativa vigente;
la partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione dei Lavoratori;
la collaborazione con la Direzione Aziendale alla predisposizione ed alla attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
l'effettuazione delle visite mediche, correlate ai rischi professionali, richieste dai Lavoratori;
la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla stesura del documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 626/94;
la collaborazione alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso;
la collaborazione all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori, sulla base del protocollo che l'Azienda predisporrà sull'argomento;
l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività sanitaria relativa alle visite specialistiche o esami strumentali e biologici mirati al rischio professionale, eventualmente ritenuti necessari;
la collaborazione, ove del caso, con gli organismi di vigilanza.
l'effettuazione di eventuali vaccinazioni.
L’Azienda, per quanto di propria competenza, provvederà:
ad informarla sull’organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi alla propria attività;
a fornirle l’elenco del personale, con le relative mansioni ed aggiornarlo con tempestività;
ad istruire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall’esposizione a piombo, amianto, rumore, agenti cancerogeni ed agenti biologici;
a stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
a gestire, in intesa con Lei, l’organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche;
ad organizzare, d’intesa con Lei, lo svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
a custodire, con salvaguardia del segreto professionale (art. 622 del C.P.P.), le cartelle sanitarie e di rischio;
ad organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi;
a fornirle con tempestività i risultati del controllo ambientale della esposizione dei lavoratori;
a consentirle, ove del caso, la consultazione di specialisti.
Per quanto sopra Lei è vincolato alla segretezza delle informazioni ricevute nel corso del contratto di consulenza.
La preghiamo di restituire copia della presente firmata per accettazione.
Data:
Il Titolare/Legale Rappresentante.
Di cosa si occupa il Medico Competente?
L'art 25 del Nuovo Testo Unico Sicurezza riguarda il medico competente e le sue funzioni:
- A) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per la parte di competenza.
- B) Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
- C) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, per le aziende sotto i 15 dipendenti.
- D) Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- E) Consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
- F) Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- G) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.
- H) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- I) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
- L) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- M) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Ti abbiamo convinto sulla bontà e veridicità della nostra offerta?
Allora contattaci oggi stesso allo 06.99.68.439 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 17.
Grazie alla nostra consulenza personalizzata non dovrai più preoccuparti di nulla. Siamo in grado di gestire a 360° tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro. Oltre alla consulenza in tema di medicina del lavoro ci occupiamo anche di formazione dei lavoratori. Offriamo corsi di formazione per tutte le figure richieste dal d.lgs 81 del 2008. Basta una semplice registrazione sul nostro sito.
Avrò problemi con gli organi di controllo?
CDS Service 626 propone i suoi corsi on line ormai da lungo tempo, e non ha mai avuto problemi con alcun organo di controllo. Qualora un organo ispettivo ponga dubbi di qualsiasi natura in merito ai nostri attestati non esiti a contattare il nostro ufficio allo 06.99.68.846 , il nostro staff le saprà dare tutte le indicazioni del caso.
Sono certo che gli attestati mi arrivino?
Abbiamo scelto la spedizione in contrassegno proprio per dare maggiore attenzione alle esigenze dei nostri clienti e fugare ogni dubbio sulla veridicità della nostra offerta. Lei paga solo al momento della ricezione quindi è nostro interesse che lei riceva tutti i documenti richiesti.
Posso accedere al materiale didattico in qualsiasi momento?
Assolutamente si. E' libero di consultare e scaricare fisicamente sul suo pc sia il materiale cartaceo (in formato pdf o doc) sia i video corsi. In questo modo potrà decidere lei quando, quanto e come studiare.
Ho un'azienda con diversi dipendenti e dovrei mettermi in regola con tutta la normativa, esistono dei pacchetti?
Per chi ha bisogno di mettere in regola la propria attività, proponiamo un pacchetto completo a soli 500 € più iva che comprende:
» Documento per la valutazione rischi
» Corso RSPP per datore di lavoro
» Corso Addetto all'Antincendio
» Corso Primo Soccorso
» 5 Corsi di Formazione e Informazione dei Lavoratori
Oltre i corsi sulla sicurezza del lavoro, offrite altri servizi?
La CDS Service 626 srl offre ai propri clienti la gamma più completa si servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, all'autocontrollo degli alimenti.
Il Centro Diagnostico Sabatino, laboratorio di analisi cliniche e ambulatorio medico polispecialistico autorizzato dalla ASL RM F nonché inscritto nell'elenco dei laboratori ufficiali accreditati per l'autocontrollo degli alimenti, affianca l'attività della CDS Service 626 per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e le analisi degli alimenti.
Questo permette tra l'altro, di eseguire nell'ambito dello stesso gruppo di aziende e senza limitazioni, tutte le indagini strumentali necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori, alle misurazioni degli agenti di rischio e al controllo dell'igiene degli alimenti. Il laboratorio ha una sezione accreditata specializzata per eseguire analisi su campioni di Latte, a cui si possono rivolgere tutti gli allevatori e le industrie lattiero casearie ai fini dell'autocontrollo previsto dal DPR 54/97. Vengono eseguite inoltre le analisi delle Acque Potabili e reflue valide a tutti gli effetti di legge.
Tutto626.it è il nuovo portale ideato dalla CDS Service 626 per offrire la possibilità a quanti non sono ancora in regola con quanto previsto dalla normativa introdotta dalla legge 626 94 e aggiornata dal dlgs 81 2008 in tema di sicurezza sul lavoro.
Avete un contatto telefonico diretto per chiedere maggiori informazioni?
Il numero al quale rivolgersi per avere maggiori informazioni sui nostri corsi è: 06.99.68.846
