Sicurezza e condominio: valutazione dei rischi sul lavoro


sicurezza sul lavoroL’applicazione del DLgs 81/08 e successive modifiche è possibile anche nei confronti del condominio, nonostante i numerosi dubbi interpretativi sorti nell’applicazione pratica del dettato normativo.

Per questo il Ministero del lavoro è intervenuto dando risposta alle domande più frequenti poste in materia, in modo da poter definire una interpretazione più corretta e precisa dell’applicazione del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro alla fattispecie del condominio.

Determinante è definire la figura dell’amministratore condominiale, l’organo esecutivo del condominio; il rapporto giuridico, riconducibile al mandato, si instaura direttamente tra amministratore e i singoli condomini, e non con il condominio, che è privo di personalità giuridica (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
I casi più discordanti riguardano le ipotesi in cui all’interno della struttura “condominio” operino contemporaneamente ditte appaltatrici e lavoratori autonomi.
Sul condominio considerato quale luogo di lavoro per il personale di ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza dipende dalla qualificabilità del condominio (nella persona del suo amministratore pro tempore) come datore di lavoro.

Il nocciolo del problema sta nell’intendere il condominio come datore di lavoro o meno; nel primo caso quindi è valida l’equazione per cui il condominio sta alla società come l’amministratore condominiale pro tempore sta al datore di lavoro.
Sulla persona dell’amministratore condominiale p.t., quale legale rappresentante ed organo esecutivo del codominio, gravano gli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori subordinati; viceversa nel caso in cui all’interno della struttura condominiale si trovino contemporaneamente a lavorare imprese appaltatrici e lavoratori autonomi la coordinazione e cooperazione andrà effettuata secondo i dettati dell’art. 26 Dlgs 81/08 e s.m., per cui le misure di prevenzione e protezione dei rischi andranno inserite in un unico DVR, allegato al contratto di appalto o di opera.
Tutte queste disposizioni sono valide per i datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio, e quindi il responsabile sarà individuato nella persona dell’amministratore p.t..

valutazione rischi sicurezza sul lavoroNella ipotesi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria il condominio si trasforma in cantiere temporaneo.
Ne deriva che grava sull’amministratore condominiale p.t. la conoscenza del Titolo IV in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel quale sono inseriti gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori; ogni volta in cui l’amministratore di condominio stipula u contratto di appalto deve assicurare l’idoneità tecnica professionale delle imprese ex art. 90 DLgs 81/08 ed allegato XVII.
Quindi nel caso della presenza in condominio dei cantieri temporanei o mobili,con contratti di appalto sottoscritti ex titolo IV Dlgs 81/08 e s.m., l’amministratore non potrà più essere considerato datore di lavoro, ma dovrà essere assimilato ad un committente, soggetto agli obblighi cui all’art. 88 Dlgs 81/08 che definisce il campo di applicazione delle misure di sicurezza applicabili nei cantieri.
Ai fini della corretta redazione del DVRI, al datore di lavoro spetta un’attenta attività di valutazione dei rischi, prodromica rispetto a qualsiasi altra iniziativa antinfortunistica.
Pertanto la valutazione del rischio deve essere effettuata a prescindere dalla redazione del relativo documento, che vale soltanto alla formalizzazione della precedente attività sostanziale di discernimento dei rischi.

La valutazione del rischio deve essere garantita dal datore di lavoro, nel caso di specie l’amministratore condominiale, con riferimento al caso di dipendenti che non rientrino nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati in relazione agli obblighi datoriali di informazione e formazione cui agli artt. 36 e 37 Dlgs 81/08 ed a quelli eventuali legati all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali ed attrezzature di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti cui all’art. 3 co.9 DLgs 81/08 ( rientranti nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati) l’obbligo di informazione  e formazione che compete al datore di lavoro deve essere adempiuto secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 DLgs 81/08.

Pertanto la comunicazione deve contenere:

  1. informazioni “sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale”
  2. contenuto facilmente comprensibile per i lavoratori
  3. in caso di lavoratori immigrati è necessaria una previa verifica “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo” affinchè la comunicazione sia efficace;
  4. rispetto alla forma della comunicazione dovrà essere in grado di perseguire lo scopo proprio, quindi andrà modulata in relazione alle singole specificità delle mansioni lavorative ricoperte. Non è necessario che la forma della comunicazione segua il dettato normativo degli artt. 28-29 e 36 DLgs 81/08.


Nel caso di presenza congiunta di più ditte appaltatrici e lavoratori autonomi che operano all’interno di un condominio all’amministratore condominiale p.t. spetta l’obbligo di informazione reciproca per la prevenzione e riduzione dei rischi derivanti da “interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”( art. 26 o 2 lett. b Dlgs 81/08), proprio del committente.
L’art.26 continua specificando che il DUVRI non deve contenere i rischi specifici legati alle singole attività.
Da tale disposizione normativa si ricava che non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi da parte dell’amministratore condominiale ai fini della redazione del relativo documento.

Del resto l’art. 26 co.3 individua la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e coordinamento previsto a carico del committente ex art 26 co.2, definisce quindi il profilo formale del’obbligo, laddove il comma 2 della norma in questione si occupa dei contenuti.
Sulla stessa scia interpretativa si pone l’orientamento giurisprudenziale prevalente che con la sentenza 29229/05 in tema di delega di funzioni in azienda a riconosciuto la responsabilità penale dei reati commessi sia attraverso la società che all’interno della stessa.

Applicando tale massima alla fattispecie del condominio, divenuto obsoleto il principio “societas delinquere non potest” è necessario individuare sanzioni dirette alla persona giuridica, quale soggetto attivo di condotte penali e dall’altro in virtù degli altri soggetti facenti parte della struttura più complessa, condominio, le sanzioni dirette alla singola persona fisica, vale a dire il soggetto cui attribuire la responsabilità dei reati, fatto salvo sempre il principio di responsabilità personale (art. 27 Cost.) ed evitando che gli altri soggetti utilizzati all’interno della struttura condominiale,con mansioni specifiche e competenze qualificate siano destinati ad assumersi responsabilità non proprie.

E’ per questa ragione che l’azienda-condominio, nella veste di datore di lavoro, sarà responsabile solo verso i lavoratori dipendenti, viceversa per le imprese operanti in appalto o lavoratori autonomi affidatari di servizi o forniture si applicherà l’art 26 Dlgs 81/08 che definisce le modalità applicative dell’obbligo di cooperazione e coordinamento del committente.

 


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