Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR

dvr-aggiornamento Il Decreto Legislativo 81/08 pone all’art 17 la redazione del DVR Documento Valutazione Rischi (art.28) fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro .

Il documento deve avere data certa e contenere le informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di valutare i potenziali rischi ed individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR, dunque, può essere ritenuto come la forma primaria di tutela nei confronti dei lavoratori: dalla valutazione dei rischi infatti dipendono tutte le successive azioni e misure di prevenzione e protezione dei lavoratori stessi adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La normativa prevede che il documento debba essere redatto obbligatoriamente (o compilato in caso di procedure standardizzate) dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (eventuale RSPP esterno), del medico competente della sorveglianza sanitaria (se nominato laddove obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e avendo consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il processo per una corretta redazione del documento parte per l’appunto da una puntigliosa ricerca e stima dei rischi presenti nel luogo di lavoro in grado di provocare infortuni (o malattie).

Tale processo deve avere ad oggetto tutte le tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli che interessano quei lavoratori esposti che, vista la peculiarità della propria mansione sono sottoposti a rischi particolari. A titolo esemplificativo, non esaustivo, vanno considerati:

  • il rischio stress lavoro correlato (Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004);
  • i rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/2001);
  • i rischi connessi alle differenze di genere;
  • i rischi legati all’età;
  • i rischi connessi alla provenienza da altri Paesi;
  • i rischi relativi alla specifica tipologia contrattuale

Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del DVR che, stando all’art. 28 del Testo Unico, deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati per effettuarla;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure che verranno adottate per migliorare i livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e chi dovrà occuparsene all’interno dell’azienda
  • il nominativo di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 28, comma 2 D.lgs 81/08

Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa.

Tutto626 offre servizi di consulenza per la redazione del DVR, è possibile richiederne la stesura attraverso l’apposito form che si trova in questa pagina oppure contattare i numeri di seguito per avere maggiori informazioni o preventivi personalizzati.

Prezzo

Prezzo Documento: 250,00 € + Iva
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Cos’è la valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili che ricade in capo al Datore di Lavoro (come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08 aggiornato).

Per procedere ad una corretta valutazione dei rischi di una azienda ovvero di un qualsiasi luogo di lavoro, occorre vengano individuati ed isolati tutti i pericoli relativi alla mansione svolta e quantificarne il rischio intrinseco che questo possa trasformarsi in danno.

Quale sanzione è prevista per il Datore di Lavoro che omette e non effettua la valutazione dei rischi?

L’omissione ovvero la mancata valutazione da parte del Datore di Lavoro dei rischi presenti e potenziali sul luogo di lavoro è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cos’ è il DVR?

Il “DVR” o “Documento di Valutazione dei Rischi” è il documento che attesta l’avvenuta valutazione e predisposizione di tutti gli strumenti e le azioni volte alla riduzione ovvero alla eliminazione di tutti i rischi potenziali.

Quanto costa la valutazione dei rischi e la redazione del DVR?

Per attività a basso rischio il costo è di € 200.

Cosa deve contenere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (abbr. DVR) può essere considerata una vera e propria carta di identità dell’azienda all’interno del quale oltre le notizie “anagrafiche” e quelle relative alla organizzazione e gestione, contiene tutte le peculiarità del singolo luogo di lavoro: ogni fase lavorativa suppone dei pericoli connessi, ad ogni fase dunque corrisponde una serie di rischi potenziali. Nel documento ciascun rischio deve essere misurato e ridotto al minimo (se non è possibile eliminarlo) attraverso specifiche misure di prevenzione (es. uso specifico di DPI), una programmazione temporale per verificarne la sussistenza e per verificare la qualità delle misure di prevenzione e protezione.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?

E’ un Documento di Valutazione dei Rischi redatto sulla base di un modello di riferimento predisposto dalla Commissione Consultiva e recepito Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. E’ indicato per le piccole aziende che non occupano più di 50 lavoratori e con un profilo di rischio basso.

Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo produttivo e delle mansioni;
  • individuazione dei pericoli;
  • valutazione dei rischi connessi ai pericoli individuati e attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché delle azioni volte all’eliminazione ovvero alla riduzione dei rischi stessi;
  • definizione del programma di verifica miglioramento del sistema.

Aggiornamento del DVR

L’aggiornamento del DVR deve avvenire entro 30 giorni se:

  • Viene inoltrata una richiesta di benefici nel caso di particolari assunzioni.
  • Vengono introdotte modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Sussistono evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
  • Si verificano infortuni significativi.

Come per la redazione del documento, è possibile richiedere la nostra consulenza per la stesura del nuovo DVR.

Sanzioni legate alla redazione del DVR

Qualora il datore di lavoro non rispetti una delle norme previste per la redazione del DVR può incorrere in sanzioni amministrative o penali, nello specifico:

  • Mancata redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. la detenzione è aumentata da 4 a 8 mesi nel caso in cui tale violazione riguardi aziende con più di 200 lavoratori, industrie estrattive con più di 50 lavoratori, aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; centrali termoelettriche; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; cantieri temporanei o mobili a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.
  • Redazione incompleta del DVR: ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
  • Redazione incompleta DVR (mancanza dei dati sulla valutazione dei rischi, sulle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici): ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

In alcuni casi previsti dalla normativa le aziende possono ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Se la tua azienda fa parte di questa categoria puoi visitare la pagina Procedure Standardizzate per avere maggiori informazioni e per procedere con la compilazione online, risparmiando sul prezzo finale del documento.

Devono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 10 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Possono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.

 

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