Attestato di aggiornamento per Preposti

AGGIORNAMENTO CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI
Descrizione:
Per i Preposti si prevede un corso di aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Programma:

  • I compiti specifici del preposto
  • I luoghi di lavoro
  • Le attrezzature di lavoro e i DPI
Normativa: D. Lgs. 81/08

 

 

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    Obblighi del preposto (Art 19)


    Il preposto lo si può definire come "sentinella o vigile" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese.
    L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure ad esempio:
    capi-reparto
    capi-ufficio
    capi-squadra
    e altre figure che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale.

    La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini della organizzazione per la sicurezza questi collaboratori del DDL, individuandoli come "preposti" per la sicurezza.

    Questa figura già prevista nei decreti degli anni 50 (DPR n. 547/1955 e n. 303/1956), è stata trascurata dal D.lgs n. 626 che le ha dedicato pochi e ambigui contenuti.

    Il D.lgs n. 81/2008, con un significativo cambiamento normativo rispetto al decreto precedente ha, invece, regolato in modo organico questa figura, attribuendole un compiuto spazio giuridico.

    Principali innovazioni del decreto 81 sono:

    1- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
    2- l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
    3- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
    4- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
    5- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

    L’individuazione del ruolo ovvero l'identikit del Preposto rappresenta la maggiore novità normativa.

    Per la prima volta una disposizione di legge (art 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive organicamente tale ruolo:

    Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

    In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa di attuazione cioè di messa in opera della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del DDL (ed eventualmente) del dirigente.

    Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, mansioni direttive che sono proprie delle altre due figure suddette.

    Il decreto n. 81/08 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del titolare del ruolo.

    Come si desume, implicitamente, dall'articolo 299, Il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente incaricato dal DDL per la sicurezza.

    Innovando rispetto al Dlgs n. 626/94, lo stesso articolo 299 prende atto anche del preposto "di fatto", riconosciuto, dalla giurisprudenza, come un qualsiasi soggetto, pur privo di formale investitura, in quanto eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto, ed è destinatario, come tale del «debito di sicurezza» e assume le relative responsabilità come «preposto di fatto».

    Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".

    Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire tale ruolo o mediante investitura formale o perché tali "di fatto", un parziale elenco, può comprendere:
    il capo-squadra,
    il capo-ufficio,
    il capo-sala,
    il capo magazzino,
    il capo-officina,
    il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persino il collega più esperto o più anziano.

    Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza (Cassazione penale Sez. IV,13 9 2001, n. 33548), non è, comunque, essenziale un rapporto di lavoro subordinato con il DDL.

    Per quanto riguarda, la collocazione nella struttura per la sicurezza, il Dlgs n. 81/08 si pone in continuità con il D.Lvo 626, confermando la posizione organizzativa "tradizionale"della figura: al di sotto del DDL e del dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute dei lavoratori.

    Obblighi del preposto

    I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, delle disposizioni aziendali informare i loro superiori diretti;

    b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

    c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

    d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

    e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

    f) segnalare tempestivamente al DDL o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

    g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

    I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (Art 37 co 7).

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