Attestato per addetto antincendio rischio BASSO

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Descrizione:
Formazione partecipata per l’addetto antincendio ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente” i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Programma:

  • Incendio e prevenzione: principi e prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell’incendio sull’uomo, divieti e limitazioni di esercizio e misure comportamentali;
  • Protezione antincendio e procedure da adottare: principali misure di protezione, evacuazione in caso di incendio, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, chiamata dei soccorsi, divieti e limitazioni di esercizio e misure comportamentali;
  • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.
Normativa: D. Lgs. 81/08

 

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Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03

Gestione delle emergenze:incendio, primo soccorso ed evacuazione dei lavoratori:


La normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.lgs 81/08) considera le “emergenze” come possibili fonti di danno, quindi, pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le misure di emergenza da attuare in caso di:
-- primo soccorso,
-- lotta antincendio,
-- evacuazione dei lavoratori e
-- gestione del pericolo grave e immediato,
costituiscono “atti di prevenzione” ai sensi dell’art. 15 lettera “u”.

L’art. 18, obblighi del datore di lavoro e del dirigente, recita:
il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

…….. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; ……..

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (piano di emergenza);

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; ………

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura della attività svolta, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

L’art. 36 dispone che ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 primo soccorso e 46 prevenzione incendi ;

Mentre l’art. 37, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Disposizioni generali

Le disposizioni generali nella gestione delle emergenze sono definite nell’art. 43.

Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) (prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nella impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Ai fini delle designazioni dei lavoratori per la gestione delle emergenze il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici della azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46 (prevenzione incendi).

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Emergenze

L’emergenza si può definire come una condizione critica che si manifesta in conseguenza di un evento calamitoso inatteso che mette a rischio l’incolumità delle persone e la integrità dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

Gli eventi che possono generare una situazione di emergenza sono molteplici tra i quali i più comuni sono:
-- incidenti che coinvolgono persone,
-- infortuni o malore,
-- incendio,
-- guasto elettrico,
-- fuga di gas,
-- formazione di nube tossica,
-- versamento di sostanze tossiche e/o nocive,
-- allagamento e/o alluvione,
-- terremoto,
-- azione criminosa.

Il Datore di Lavoro per la gestione delle situazioni di emergenza adotta, come già detto nelle misure generali di tutela, quelle previste dall’articolo 43:

Inoltre deve predisporre un “piano di emergenza”: documento che consenta la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati

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