Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Quando scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i dipendenti e la Nomina del medico competente?

Il medico Competente è obbligatorio in tutti gli ambienti di lavoro dove è valutato un rischio per la salute dei lavoratori come descritto dall’art. 18 del Decreto Legislativo 81/08.

L’obbligo di nominare il Medico Competente è compito del Datore di Lavoro per tutelare la salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non tutti i lavoratori devono effettuare la sorveglianza sanitaria, ma solo chi è esposto a un rischio per la salute.

I lavoratori esposti a fattori di rischio sul luogo di lavoro devono essere visitati solo dal medico competente del lavoro nominato, il quale può tener conto di esami o visite già svolte dal lavoratore e in possesso del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria consiste in visite mediche periodiche per accertare che i lavoratori siano idonei per la mansione assegnata.

Compito del medico del lavoro al momento della visita è quello di determinare, a seconda del livello di rischio della mansione del lavoratore, la frequenza con il quale effettuare accertamenti sanitari al lavoratore.

Per agevolare l’attività lavorativa e il Datore di Lavoro proponiamo visite mediche in azienda.

La Medicina del Lavoro va di pari passo con la Valutazione dei Rischi, infatti vengono visitati i dipendenti che sono esposti ad un rischio per la salute sul luogo di lavoro.

Solitamente la visita del medico avviene in luoghi di lavoro dove vengono svolti lavori manuali, ripetitivi, in presenza e a contatto con sostanze chimiche, con presenza di rumore o polveri, in quota, con sostanze o attrezzature pericolose.

Esempi di mansioni con obbligo di visita medica:
• operaio edile muratore
• carrozziere
• panificatore
• cuoco e pizzaiolo
• magazziniere
• impiegato videoterminalista
• autista patente C
• saldatore
• fabbro e carpentiere
• operaio di impresa di pulizia
• parrucchiere
• estetista

Il lavoratore non può rifiutare di sottoporsi ai controlli sanitari o agli accertamenti decisi dal Medico Competente ai sensi dell’art.20 del Decreto Legislativo 81/08.

 

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