Le Atmosfere Esplosive nel Testo Unico 81 08


atmosfere-esplosive-81-08

Il titolo XI del Decreto Legislativo 81/2008 descrive le misure da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, intese come le “miscele con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”.

Le disposizioni del testo Unico si applicano anche alle attività in sotterraneo dove sia presente un’area con atmosfere esplosive o dove è possibile che si verifichi una esplosione.
Non rientrano invece nel campo di applicazione le attività che prevedono l’impiego degli apparecchi a gas (disciplinati dal decreto nr 661 del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996), le attività svolte nelle industrie estrattive (disciplinate dal decreto legislativo nr 624 del 25 novembre 1996) e le attività che prevedono il trasporto di sostanze pericolose, anche esplosive, disciplinate dai rispettivi regolamenti comunitari.

Rischio

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una attenta analisi dei rischi e, in conseguenza di questa, di adottare le misure ritenute necessarie affinchè non si generino atmosfere esplosive.
Qualora la formazione di miscele esplosive non fosse evitabile, l’organizzazione dovrà adottare gli accorgimenti necessari per eliminare le fonti di innesco e ridurre al minimo le conseguenze di una eventuale esplosione adottando le misure di contenimento necessarie.

La valutazione del rischio deve tenere in considerazione la probabilità che si generino atmosfere esplosive, in relazione alle sostanze presenti nell’aria, la presenza di fonti di innesco e l’entità degli effetti prevedibili. Tutte queste informazioni, comprese le misure di tipo preventivo e di contenimento, dovranno essere descritte all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi in opportuna e specifica relazione. (Documento sulla protezione contro le esplosioni).

Le aree a rischio di esplosione sono classificate nell’allegato XLIX in sei gruppi individuati in considerazione della presenza della miscela esplosiva e della probabilità che si inneschi una esplosione; in considerazione della classificazione di rischio sono da adottarsi i relativi provvedimenti elencati nell’allegato L.

In linea generale il Datore di Lavoro deve sempre provvedere a fornire adeguata formazione agli operatori addetti ad attività svolte in ambienti ove sia possibile che si sviluppino atmosfere esplosive, oltre che istruzioni operative scritte ed esplicite autorizzazioni ad accedere e lavorare nelle zone classificate.

Tutte le zone a rischio, indipendentemente dal livello, devono essere identificate da opportuna segnalazione di pericolo e, se necessario in considerazione di quanto emerso dalla valutazione di rischio, e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’eventualità di un’emergenza in corso.

Le misure specifiche per le attività in ambienti sotterranei prevedono che se viene rilevata una concentrazione di gas potenzialmente infiammabili maggiore all’1% in volume, e non sia possibile garantire l’areazione con adeguati sistemi, il personale deve immediatamente essere avvertito e fatto evacuare.

La scelta delle misure di prevenzione e di contenimento è soggetta a specifici criteri che si riflettono anche sulla individuazione delle apparecchiature da impiegare in considerazione dell’utilizzo. In particolare è obbligatorio l’impiego di apparecchiature e di sistemi di protezione in possesso dei requisiti previsti per ogni categoria d’uso, rispetto alle categorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 23 marzo 1998 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”).

 


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