Testo Unico Sicurezza: Allegato VIII – I Dispositivi di Protezione Individuali specifici


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Il Testo Unico per la sicurezza, con l’allegato VIII, disciplina alcune indicazioni di carattere generale relative a specifiche protezioni di parti del corpo, potenzialmente esposte a rischi per la salute e per la sicurezza e delinea i criteri per la corretta individuazione dei Dpi specifici in considerazione dell’attività svolta e della parte del corpo da proteggere.

In proposito si ricorda, ed è opportuno premettere, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, il Datore di Lavoro ha sempre l’obbligo di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e di considerare queste ultime come l’estrema misura applicabile ove le misure di tipo procedurale, tecnico, organizzativo e collettivo, non siano sufficienti o tecnicamente applicabili per garantire la riduzione del rischio al di sotto dei livelli di accettabilità.

Tra gli obblighi del Datore di lavoro vi è quello di valutare il più corretto ed efficace Dispositivo di Protezione Individuale da adottare, in considerazione dell’evoluzione scientifico/tecnologica, del rischio da cui deve proteggere, del contesto di lavoro e delle caratteristiche individuali del lavoratore.

L’allegato VIII entra quindi nel dettaglio di quali siano, a titolo non esaustivo, le caratteristiche dei diversi dispositivi da adottare in funzione della parte del corpo da proteggere e della attività svolta. L’allegato fornisce delle utili tabelle che possono essere prese in esame per la verifica dell’adeguatezza dei Dpi adottati e per la corretta gestione degli stessi in relazione alla tipologia di uso.

Classificazione

Sono considerati Dpi tutte le attrezzature o le misure da indossare da parte del lavoratore, rivolte a proteggere l’individuo dal contatto con agenti che potrebbero causare delle conseguenze acute o sistemiche per la salute e la sicurezza, ne fanno parte: i caschi, gli elmetti, i guanti, le scarpe antinfortunistiche, i dispositivi anticaduta, i dispostivi per la protezione degli occhi, delle vie respiratorie e dell’udito, ma anche le creme e le pomate protettive per la protezione della pelle.

Non rientrano nella definizione quindi i dispositivi destinati a proteggere da contaminazioni prodotte dall’individuo che li indossa (per esempio le maschere chirurgiche) e gli indumenti tecnici da lavoro, che non proteggono più di quanto non facciano gli indumenti personali.

Nella scelta della tipologia vanno considerate le indicazioni fornite dal produttore, che è tenuto a dare precise informazioni sui rischi anche particolari per i quali il Dpi è progettato, e anche l’insorgenza di eventuali rischi secondari, derivanti dall’utilizzo non corretto del Dpi piuttosto che dalla scelta errata degli stessi.

Alcune tipologie di Dpi possono infatti rappresentare di per se un rischio per la salute o la sicurezza di chi li indossa, si pensi per esempio agli autorespiratori ad ossigeno, che possono provocare intossicazioni se non adoperati correttamente e previa formazione, piuttosto che all’isolamento dal contesto circostante causato dai dispositivi di protezione acustica che, se altamente insonorizzanti, proteggono dalle vibrazioni acustiche dannose ma isolano il lavoratore dall’ambiente circostante, con possibili conseguenze di incidenti o di ridotta capacità di percepire avvertimenti o segnalazioni di allarme.

Elenco

In proposito la tabella integrata all’interno dell’allegato VIII “Rischi derivanti dall’uso del dispositivo” elenca per ogni tipologia il rischio secondario da valutare in conseguenza della scelta e dell’adozione di un Dpi.

Si ricorda inoltre che nel processo di corretta individuazione dei Dpi specifici da adottare, devono essere coinvolti il Rspp ed il Medico competente, che, ognuno per gli ambiti di reciproca competenza, contribuiscono alla valutazione e definiscono situazioni individuali ove sia necessaria l’eventuale realizzazione di Dpi personalizzati.

 


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