Gli Obblighi del lavoratore nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro


obblighi-lavoratore-sicurezza-sul-lavoro

Il computo dei lavoratori, come definiti nel comma a dell’articolo 2, («lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […]) include nella definizione un ampio numero di soggetti che quotidianamente prestano la propria attività professionale in dipendenza di aziende, pubbliche e private, e che sono oggetto di alcuni obblighi previsti dalla legge ed elencati nel dettaglio nell’articolo 20 del Testo Unico della Sicurezza.

In linea di principio generale il lavoratore ha l’obbligo prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
A tal proposito, è importante sottolineare quest’ultimo concetto, dal quale si evince come gli obblighi imposti al lavoratore siano generali e onnicomprensivi ed al tempo stesso condizionati dalla sussistenza dei presupposti necessari al loro rispetto, derivanti ancora una volta da quanto imposto ai vertici del sistema di prevenzione e protezione.

Il lavoratore dunque, è tenuto al rispetto degli obblighi ad esso attribuiti, solo ed esclusivamente se messo nelle condizioni di poter osservare tale rispetto, in termini di formazione, informazione e mezzi necessari all’adempimento.
L’esempio dell’obbligo dell’impiego di adeguati dispositivi di protezione è significativo di una situazione in cui il lavoratore è si tenuto al corretto utilizzo ma tale obbligo non può prescindere dalla consapevolezza di doverlo rispettare, dalle informazioni necessarie al corretto impiego (come e quando) ed alla fornitura del dispositivo stesso; venendo meno uno dei presupposti indispensabili, decade anche l’obbligo del rispetto da parte del lavoratore che non risulta quindi più direttamente sanzionabile.

Obblighi Lavoratore Sicurezza sul Lavoro

Nel dettaglio l’articolo 20 elenca quindi gli obblighi dei lavoratori ,che devono:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

È importante ricordare che anche per il lavoratore sono eventualmente previste sanzioni di tipo penale, che possono prevedere anche l’arresto fino ad un mese o ammende da 219,20 a 657,60 euro (Art. 59, co. 1, lett. A e lett B).

Alcune disposizioni speciali vengono infine attribuite ai lavoratori in regime di appalto o subappalto che devono essere provvisti, ed esibire su richiesta, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, del committente, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale obbligo si applica anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, e prevede in caso di mancato rispetto, sanzioni amministrative con multe per i lavoratori, da 54,80 a 328,80 euro. [Art. 59, co. 1, lett. b) ed art 60 co. 2].

 


numero di telefono 069968849
069968846

Contattaci

Compila il modulo sottostante per avere ulteriori informazioni.

logo Tutto626 colore bianco









Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03
Acconsento al trattamento dei dati personali

Hai bisogno di aiuto?