Gli Obblighi del Medico Competente nel Testo Unico 81/08


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Il ruolo e gli obblighi del Medico Competente (articolo 25 del D.Lgs 81/08), risulta spesso al centro di attenzione da parte degli stessi medici, che richiedono attraverso gli ordini professionali chiarimenti sulle effettive responsabilità nell’ambito del Sistema di Prevenzione e Protezione Aziendale, e da parte delle aziende che si pongono quesiti analoghi e li trasmettono alla Commissione Consultiva Permanente dedicata alla risoluzione degli interpelli.

Il Medico Competente, una volta “Medico Aziendale” e prima ancora “Medico di Fabbrica”, viene oggi definito (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008) come il soggetto: “in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, [..], con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Ruolo medico competente 81/08

Nell’ambito di tale definizione ricade il preciso scopo del Testo Unico Sicurezza di rafforzare rispetto a quanto previsto in passato il ruolo del medico, allineandosi a quanto richiesto e previsto dall’Organizzazione Mondiale della sanità, che definisce la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità“ ed ampliando le competenze e le responsabilità ascrivibili alla sorveglianza sanitaria ed alla funzione del Medico Competente come collaboratore qualificato per tutti i numerosi compiti che richiedono una efficace tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le attività professionali.

Il decreto 81, imponendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata esperienza professionale, ha voluto introdurre nel sistema di prevenzione aziendale, un ruolo specializzato e professionale, in grado di diventare a tutti gli effetti un membro attivo del servizio, coordinandosi con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (si veda in proposito la sentenza Cass. Pen., sez. III, 2.07.2008, u.p. 21.05.2008, n. 26539)

Il compito del Medico Competente, non è più quindi soltanto quello di procedere alle visite obbligatorie previste dalla legge e a tutela della salute dei lavoratori, ma anche e soprattutto quello di essere un consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, con funzioni, di supporto proattivo nell’individuazione delle criticità e nella proposta di soluzioni rivolte a risolverle.

In relazione gli aspetti logistici connessi alle funzioni aziendali del medico competente, l’articolo 39 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che : il datore di lavoro assicuri al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”; in proposito importante quindi sottolineare che, sebbene il medico competente resti un soggetto che risponde direttamente al datore di lavoro, anche se esterno all’azienda dovrà essere comunque in posizione tale da mantenere autonomia decisionale e professionale rispetto all’azienda. (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001 ,n. 5037).

Come previsto inoltre dal comma 6 dell’articolo 39,“nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
In questi casi la nomina di un medico che eserciti la sorveglianza sanitaria sulle sedi distaccate è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa, il datore di lavoro verrà sanzionato con l’arresto o l’ammenda per violazione dell’art. 18 comma 1 lett. A; in merito alla nomina inoltre (sia del medico coordinatore che di quello “distaccato”, è soggetta al coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera c dell’articolo 50 ( il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”).

Responsabilità medico competente 81/08

È importante infine citare il ruolo attivo che il medico competente deve avere nel processo di valutazione dei rischi, come sottolineato da recenti condanne ricevute da medici che avevano dimostrato scarsa collaborazione in questi termini; in particolare si faccia riferimento alle sentenze emesse dal Tribunale di Pisa (Sezione Penale, con sentenza 7 dicembre 2011 n. 1756 e 13 aprile 2011 n. 399) che rappresentano, per quanto risulta, la prime sentenze di condanna di un Medico Competente per violazione dell’art. 25 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, che prevede che il Medico “collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”, attribuendo di fatto delle responsabilità anche di tipo penale (come introdotte dall’articolo 58 del D.Lgs 81/08 così modificato dal D.Lgs 106/2009) al medico che non è di fatto inteso come un sostituto del Datore di Lavoro nella redazione del DVR, ma piuttosto un soggetto tenuto a collaborare fattivamente, nell’ambito delle proprie competenze, sottoponendo in modo esauriente al datore di lavoro i rilievi e le proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.

Di seguito si riportano le principali sanzioni penali ascrivibili alla figura del Medico, come modificate dal D.Lgs 106/2009:

  • arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
  • arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
  • arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi.

 


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