Le competenze in materia di controlli e vigilanza presso le aziende pubbliche e private, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro spettano alle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare ai dipartimenti competenti in materia di prevenzione e protezione, come definito dall’articolo 13 del D.Lgs 81/08. Per alcuni aspetti specifici, in particolare per quanto riguarda la gestione delle tematiche antincendio, con particolare riferimento alle aziende soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, la competenza in materia di vigilanza può essere estesa ai comandi di pertinenza del Corpo dei Vigili del Fuoco.
È importante ricordare che le competenze in merito di Decreto legislativo 81/08, sono attribuite ad alcuni dipartimenti specifici delle ASL (prevenzione e protezione), da non confondersi con gli uffici preposti alla sorveglianza in merito alle norme HACCP, sempre di competenza delle ASL, ma competenti in materia di Igiene Alimentare e Luoghi di Lavoro.
Ulteriori controlli presso le aziende, che tuttavia esulano dalla disciplina normata dal Testo Unico Sicurezza, possono essere svolti da parte degli uffici doganali, dalla Guardia di Finanza e dagli ufficiali di polizia giudiziaria in genere.
Una nota a parte è rivolta ai controlli in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro sommerso e caporalato, che come previsto esplicitamente dall’art 14, possono essere svolti dal personale alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, dalle forze armate e dagli ispettori del nuovo Ispettorato del lavoro, che si avvalgono di risorse coordinate e sinergiche che consentono una pianificazione mirata e intelligente delle attività ispettive.
Ulteriori ambiti di competenza attribuiti alle forze dipendenti dal Ministero del Lavoro, oltre a quelli individuati dalla legge nr 191 del 26 aprile 1974 (“Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’azienda autonoma delle Ferrovie dello stato”), sono quelli specifici relativi a:
- a) le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati
Periodicamente, con frequenza annuale, il Ministero pubblica gli esiti ed i resoconti delle ispezioni effettuate, con l’individuazione delle misure intraprese, la tipologia di reati più accertati e l’ammontare delle sanzioni elevate per specifica infrazione che vanno ad integrare le coperture finanziare rivolte alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
Di norma, le ispezione degli enti di vigilanza nelle aziende sono tipicamente riconducibili ad alcune casistiche, con obiettivo a) preventivo, è il caso delle ispezioni effettuate su segnalazione da parte di personale interno o esterno alle aziende, o di ispezioni effettuate a campione su aziende in genere statisticamente rilevanti per tipologia di attività o per numero di infortuni incidenti; o (b) con l’obiettivo di eseguire accertamenti specifici, anche in materia di codice penale, in seguito ad un infortunio che abbia comportato lesioni gravi o mortali ad uno o più lavoratori.