Il Testo Unico 81/08, gli obblighi del lavoro relativamente al rischio elettrico


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Gli obblighi del datore di lavoro in materia di protezione dei propri collaboratori esposti a rischio elettrico, sono definiti nel capitolo del Testo Unico 81/08 (titolo III, capo III) che, in argomento di attrezzature di lavoro, disciplina le misure in presenza di impianti elettrici (articoli da 80 a 86).

Nel momento in cui un lavoratore è esposto a rischio elettrico, sia in relazione alla natura delle attività che all’impiego di attrezzature messe a disposizione dall’azienda, è obbligo del Datore di Lavoro effettuare la valutazione di rischio relativa alla possibilità di folgorazione e al potenziale innesco di esplosioni o incendi derivante dal rischio elettrico.

Misure di prevenzione e protezione

Il primo onere dell’azienda, nell’ottica di ridurre il rischio, è quello di verificare che le attrezzature elettriche siano a norma e regolarmente manutenute in considerazione di quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento. In linea generale sono vietate le attività di manutenzione su impianti sotto tensione. Esistono tuttavia delle possibilità di deroghe che possono essere concesse se le lavorazioni sotto tensione sono eseguite nel rispetto dei criteri di sicurezza definiti dalle specifiche norme tecniche.

In particolare si distinguono le attività eseguibili su:

  • Impianti sotto tensione di categoria 0 e 1 (bassissima e bassa tensione) che possono essere eseguiti da parte di lavoratori designati dal datore di lavoro e in possesso dei requisiti formativi esperenziali e tecnici per poter operare in sicurezza.
  • Impianti sotto tensione di categoria 2 e 3 (media e alta tensione) che possono essere eseguiti da lavoratori adeguatamente formati (designati dal datore di lavoro) o da aziende abilitate e certificate ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04 febbraio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.83 del 11/04/2011.

Inoltre non possono essere eseguite attività, anche di natura non elettrica, in zone contigue a impianti o linee non adeguatamente protetti. Le distanze minime per poter eseguire in condizioni di sicurezza attività in prossimità di impianti elettrici, che dipendono dalle caratteristiche dell’impianto, sono definite nell’allegato IX del Testo Unico 81/08.

Tra gli altri obblighi del Datore di Lavoro inerenti al rischio elettrico, vi è anche quello di effettuare una valutazione sulla protezione degli edifici dalle scariche elettriche atmosferiche (art. 84) e dalle esplosioni derivanti da inneschi elettrici, che potrebbero generarsi in aree a rischio per la presenza di sostanze infiammabili o esplosive (art 85). In merito si veda anche il Titolo XI “Protezione da Atmosfere Esplosive” e il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001, relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2002.

Sono previste sanzioni di tipo penale in carico al datore di lavoro e al dirigente per inadempienze relative al mancato rispetto del divieto di effettuare lavori sotto tensione e lavori in prossimità di linee elettriche attive (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro).

Sono previste anche sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle verifiche di manutenzione periodica (sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro).

 


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