La segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro


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Il Titolo V del Decreto Legislativo 81/2008, con gli articoli dal 161 al 165, disciplina e definisce i criteri e le modalità per la gestione della segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il campo di applicazione non riguarda la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.

In merito, è stato inoltre emesso il decreto attuativo del 04 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, che disciplina i criteri per la segnaletica di sicurezza da impiegare nelle attività lavorative in cantieri stradali che si svolgono in presenza di passaggio di veicoli.

La segnaletica di sicurezza si distingue in segnaletica di divieto, di prescrizione, di emergenza, di avvertimento e antincendio.

La segnaletica con cartellonistica deve avere determinati requisiti in termini di forma e colori e deve illustrare con pittogrammi e simbologia specifica il messaggio da trasmettere ai destinatari.

Le dimensioni, i colori e la simbologia della segnaletica di sicurezza sono illustrate nel dettaglio negli allegati dal XXIV al XXXI del testo Unico.

In particolare:

  • la segnaletica indicante un obbligo o una prescrizione deve essere di colore azzurro con testi in bianco, e di forma rotonda;
  • la segnaletica di avvertimento o pericolo è di forma triangolare, di colore giallo con pittogramma e bordi neri;
  • la segnaletica di divieto è di forma circolare con bordo e in caso anche banda diagonale rossa, in campo bianco con pittogramma nero;
  • la segnaletica di emergenza è di forma quadrata o rettangolare, di colore verde con scritte o pittogrammi bianchi;
  • tutta la segnaletica indicante presidi antincendio deve essere quadrata e di colore rosso.

La segnaletica mediante cartelli può essere inoltre sostituita o integrata, se considerata più efficace, con segnaletica acustica o luminosa, sia di tipo permanente che ti tipo occasionale.

Il datore di lavoro, o il dirigente delegato, ha l’obbligo, come previsto dall’articolo 163, di impiegare la segnaletica di sicurezza e di erogare la formazione specifica sul significato della segnaletica di sicurezza impiegata all’interno delle attività produttive, in relazione ai rischi specifici residui e alle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Le norme generali sulla corretta predisposizione della segnaletica di sicurezza riguardano il posizionamento e l’impiego. In particolare, il numero e l’ubicazione della segnaletica da sistemare deve essere valutato in considerazione dell’entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.

È importante effettuare regolare manutenzione e verifica sulla visibilità e sulla efficienza della segnaletica di sicurezza, avendo cura di evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri, di non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi, di non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta, di non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori, e di non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso. (disposizioni come da punto 5.1 dell’allegato XXIV).

Il mancato rispetto delle misure previste in materia di impiego della segnaletica e della relativa formazione, comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente che prevedono l’arresto fino a sei mesi e una ammenda fino a 7.014 Euro. L’articolo 92 del d. Lgs. 106/2009 ha invece abrogato le sanzioni per il preposto.

 


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