Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi

Noi ti aiutiamo dunque ad assolvere a tale obbligo. Con l’autocertificazione.

Come funziona l’autocertificazione del DVR?

Semplice. Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti irischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro il termine del 31 dicembre 2008. Tuttavia, in attesa che la Commissione interministeriale, consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elabori, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificarzione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Il servizio offerto consiste nell’assistere il datore di lavoro nella redazione di un’autocertificazione corretta; esso viene reso in modalità ASP ovvero attraverso la compilazione di un modello di raccolta dati on-line.

L’utente, dopo aver compilato una check list verrà ricontattato da un nostro tecnico specializzato che richiederà tutte le specifiche tecniche relative all’azienda per fare in modo che il DVR venga redatto correttamente.

L’utente dovrà conservare l’autocertificazione a sua cura.

In ogni caso, trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto interministreriale contentente le procedure standardizzate, l’autocertificazione non sarà più valida e sarà necessario predisporre il DVR.

Con il documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro (che assume la responsabilità di quanto dichiarato nel DVR), procede all’individuazione di tutti i fattori di rischio presenti in azienda delle eventuali interazioni e della loro entità. Individuati i fattori di rischio il datore di lavoro dichiara nel documento quali sono le misure individuate per la prevenzione ed il controllo di tali fattori.

La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria) previa consultazione del responsabile della sicurezza.

Quindi al termine della valutazione viene redatto il DVR che deve essere conservato in azienda.

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