La giurisprudenza, del resto, aveva da tempo espresso la convinzione secondo cui la prevenzione degli infortuni attenga ad un diritto-dovere che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto di lavoro e che trova la più ampia collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica nell’uso dei mezzi di lavoro e, dall’altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi, di prevenire gli infortuni. Si rende necessario che il Coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, sia in grado di valutare i rischi presenti e di conseguenza adottare le misure necessarie per eliminare i rischi, e se ciò non fosse possibile, ridurli al minimo.
