Priorità adeguamento antincendio scuole e asili nido


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Normativa antincendio asili nido e scuole. Come noto la disciplina normativa è intervenuta in diverse occasioni negli ultimi anni per sostenere le modifiche strutturali e progettuali delle scuole e degli asili, in relazione alle norme di prevenzione incendi e alle necessità di adeguamenti strutturali di molte strutture scolastiche pubbliche e private italiane.

In passato i provvedimenti di legge che hanno interessato l’ambito della edilizia scolastica e hanno definito i requisiti relativi alla normativa antincendio sono stati numerosi e in alcuni casi hanno creato sovrapposizioni, soprattutto nell’indice delle priorità degli interventi da realizzare all’interno di un adeguamento strutturale.

A fare chiarezza e a fornire gli orientamenti e le priorità di intervento, è intervenuto recentemente il Ministero dell’Interno con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n.74 del 29 marzo 2018, del decreto del 21 marzo Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Adeguamento

Il provvedimento si applica quindi agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, ai locali adibiti a scuole e agli asili nido, con particolare riferimento agli adeguamenti rispetto alla normativa antincendio in vigore, e sulla base di questa, fornisce le “indicazioni programmatiche prioritarie”.

Per quanto riguarda le scuole, l’articolo 2 del nuovo provvedimento, regolamenta le priorità di intervento.
La disciplina vigente di riferimento in questo caso è il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante le «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» e più in generale il codice di prevenzione incendi D.P.R. 151 del 2011.
Tutte le disposizioni in ogni caso, non possono prescindere da quanto previsto dal testo unico in materia di sicurezza D. Lgs 81/2008.

All’interno delle disposizioni del decreto di riferimento del 1992, si distinguono tre livelli di priorità:

  1. livello di priorità a. Riguarda le disposizioni relative agli impianti di sicurezza a supporto dei sistemi di allarme e di gestione delle emergenze, In particolare gli adeguamenti impiantistici devono dare alta priorità alla verifica dei requisiti di sostenibilità del sistema elettrico ausiliario che deve garantire illuminazione di emergenza, l’attivazione tempestiva delle segnalazioni di allarme e deve essere dedicato esclusivamente a queste funzioni. Non possono quindi essere collegate altre utenze al sistema elettrico di sicurezza;
  2. livello di priorità b. Riguarda in maniera esplicita le disposizioni di progettazione dei locali adibiti alle esercitazioni scolastiche, alle attività parascolastiche, alle mense e ai magazzini. In particolare vengono date le priorità rispetto alle caratteristiche di resistenza antincendio di pareti e varchi. Rientra nel secondo livello di priorità anche la progettazione dell’impianto antincendio che prevede che “Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2 , deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato”;
  3. al terzo livello appartengono tutte le ulteriori disposizioni del decreto del 1992.

L’articolo 3 del provvedimento si occupa della definizione dei livelli di priorità di intervento per gli asili nido. In questo caso la legislazione di riferimento in vigore è il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido».

Anche in questo caso vengono definiti per gli asili nido tre livelli di priorità derivanti dalle disposizioni contenute nel citato provvedimento

  1. Il punto 13.5 riepiloga le disposizioni conclusive per le strutture con almeno trenta persone, e rappresenta il primo livello di intervento. In particolare gli interventi di adeguamento devono riguardare prioritariamente i sistemi di allarme in caso di emergenza, la predisposizione di un adeguato piano di evacuazione e la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 10 marzo 1998;
  2. il secondo livello di priorità si riferisce all’articolo 6 che riguarda la progettazione e il mantenimento dell’impianto elettrico. In particolare non deve costituire rischio ulteriore, deve essere sezionabile in ogni sua parte e deve garantire il sostegno di alcuni servizi prioritari di emergenza quali l’illuminazione sussidiaria, l’allarme e i sistemi di controllo fumi e rilevazione incendi;
  3. al terzo livello appartengono tutte le ulteriori disposizioni del decreto del 2014.

 


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