Aggiornamento del DVR, Documento Valutazione Rischi


L’Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR) è uno degli obblighi dati al Datore di Lavoro come espressamente indicato nel T.U.S.L. Art.29 comma 3 che riporta:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

Nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro si evince che l’aggiornamento del documento non avviene a periodicità stabilite, al contrario è necessario ogni qualvolta vi siano cambiamenti nel:

  • ciclo produttivo;
  • nuove mansioni;
  • nuove nuove attrezzature.

In questo caso il DVR non va redatto nuovamente ma, più semplicemente, integrato.
Tutto626 offre la possibilità di aggiornare il proprio Documento Valutazione Rischi in modo semplice grazie ad esperti della sicurezza.

Per informazioni: www.tutto626.it/aggiornamento-valutazione-rischi

 


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