Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Jobs Act del lavoro autonomo


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81  Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.Jobs Act del lavoro autonomo

Entrano a far parte delle nuove tutele garantite ai lavoratori autonomi una serie di misure fiscali e previdenziali, rivolte a sanare una carenza legislativa nel mondo del lavoro da tempo richiesta; nel dettaglio le principali novità riguarderanno:

L’attivazione da parte degli enti di previdenza, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di specifiche prestazioni complementari (pensionistiche, sociali e sanitarie) rivolte a professionisti che, per motivi indipendenti dalla propria volontà abbiano subito una significativa riduzione del reddito, o che siano stati colpiti da malattie invalidanti.

Congedo parentale e maternità

In favore dei lavoratori e delle lavoratrici padri e madri, viene riconosciuta l’indennità di maternità (per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi) indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro e il congedo parentale viene elevato da tre a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino usufruibili in totale da entrambi i genitori; vengono ridotti i requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile e vengono introdotti nuovi minimali e massimali per gli indennizzi.
Le nuove forme di tutela in tema di maternità (estese anche ai periodi di assenza dal lavoro per malattia ed a quelli conseguenti un infortunio), riguardano anche l’obbligo da parte del committente abituale di conservare la posizione lavorativa, congelando temporaneamente la retribuzione del professionista, per un periodo massimo di centocinquanta giorni all’anno.

Pe quanto riguarda gli aspetti di agevolazione fiscale, diventano integralmente deducibili le spese sostenute per corsi di formazione e per le iscrizioni a convegni e congressi (comprese le spese di viaggio e soggiorno), fino ad un massimale di 10.000€ annui. Diventano interamente deducibili anche le spese sostenute per le certificazioni delle competenze e quelle per i costi relativi al recupero crediti in caso di mancato o tardivo pagamento se fornite da forme assicurative o di solidarietà.

Nuove forme di sostegno vengono introdotte anche in materia di sostegno economico in caso di perdita del lavoro, in particolare per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, a decorrere dal 01 luglio 2017, in caso di interruzione del rapporto professionale, avranno diritto a ricevere l’indennità mensile di disoccupazione (DIS- COLL) introdotta dall’articolo 15 del D.Lgs 22/2015.

Smart working

In materia di  smart working (lavoro agile) il nuovo provvedimento prevede la possibilità di riconoscere anche al lavoratore autonomo, la possibilità di svolgere una parte della propria attività, concordata con il datore di lavoro, senza precisi vincoli di orario o di luoghi di lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici che rendano possibile le comunicazioni e le interazioni a distanza, entro i limiti stabiliti a livello di contrattazione collettiva del lavoro dei limiti massimi giornalieri e con un trattamento economico analogo a quello già complessivamente applicato.

Per quanto riguarda infine gli studi professionali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, verranno emessi dei provvedimenti rivolti a riorganizzare le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione alle realizzazioni di criteri rivolti alla determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione e protezione, ed al riassetto dell’apparato sanzionatorio.

 


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