Normativa europea per le attrezzature a pressione


Le direttive europee hanno il compito di aiutare i Paesi membri ad allinearsi nella gestione di tematiche complesse. Lo scopo delle direttive proposte dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è quello di permettere la circolazione di prodotti con alti livelli di sicurezza e standard di qualità in tutta l’Unione.

Anche per quanto riguarda la gestione e regolamentazione delle attrezzature a pressione il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva che tutti i Paesi membri devono assorbire nel loro ordinamento interno. La Direttiva 2014/68/UE del 14/05/2014 dispone proprio sulle attrezzature a pressione. In particolare, il campo di applicazione della direttiva si estende alla progettazione e fabbricazione delle attrezzature e accessori sottoposti a pressione fino ad un massimo di 0,5 bar. Tale direttiva viene applicata anche alla valutazione di conformità di questi prodotti.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva:

  • recipienti, intesi come strutture realizzate per contenere materiali liquidi, compresi i possibili scomparti;
  • tubazioni intesi come tubi e condotti, accessori, tubi flessibili e altri componenti;
  • accessori per la sicurezza, intesi come tutti quei dispositivi utili alla protezione degli strumenti e attrezzature a pressione come ad esempio valvole di sicurezza, barre di schiacciamento, sistemi che disattivano le attrezzature, ecc;
  • accessori a pressione come raccordi, flange, supporti e manicotti.

La normativa in questione doveva essere adottata dagli Stati membri entro il 1 giugno 2015, ma per quanto riguarda l’Italia tale recepimento implica l’attuazione di un nuovo impianto normativo, dal momento che fino ad oggi la materia era regolata dal Dlgs. 93/2000 quale decreto di attuazione della direttiva 97/23/CE. Per ovviare al ritardo nel recepimento della direttiva 2014/68/UE, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare in cui viene esplicitato che a partire dal 01/06/2015 è necessario attuare degli interventi amministrativi di tipo interpretativo.

Sarà bene sapere dunque, che a partire da tale data e relativamente alle attrezzature a pressione, si dovrà fare riferimento all’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE, in cui vengono classificate le attrezzature a pressione in base a due criteri di pericolo riguardanti le sostanze e le miscele.

A partire dal 18 luglio 2016 la direttiva europea dovrà essere completamente recepita dagli Stati membri, compresa l’Italia, che potranno così elaborare delle procedure da adottare tra quelle previste dalla norma europea.

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