L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso una nuova nota numero 2549 del 14 marzo 2019, rivolta a chiarire alcuni aspetti relativi all’aumento delle sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, come previste dalla legge di bilancio 145/2018.
Le maggiorazioni sono state introdotte con il comma 445 dell’articolo 1 della legge di bilancio e prevedono un aumento del 20% per le sanzioni relative a violazioni commesse o accertate in materia di lavoro sommerso (art. 3 del DL n. 12/2002), di mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla somministrazione e dall’intermediazione di lavoro (art. 18 del DL n. 276/2003), del mancato rispetto degli obblighi sulle procedure di distacco dei lavoratori all’estero (art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016) e del mancato rispetto degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003). Sono stati inoltre introdotti aumenti del 10% su tutte le sanzioni previste Decreto legislativo 81/2008.
In particolare, la lettera e) del citato comma 445 specifica che le sanzioni, così maggiorate, saranno raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, se commessa dallo stesso soggetto nell’arco temporale di tre anni.
2019
Con la nuova nota circolare, che segue quelle già emesse in data 14 gennaio 2019 e in data 5 febbraio 2019, l’Ispettorato del Lavoro ha voluto fornire ulteriori precisazioni agli organismi di vigilanza impegnati nelle attività di verifica, in merito al perimetro di azione e al campo di applicazione di quanto effettivamente si debba intendere per soggetti trasgressori e recidiva della violazione.
Partendo dall’analisi puntuale di quanto previsto dalla lettera e) del comma 445, “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, si precisa che il Datore di Lavoro sia da intendere come il soggetto titolare dei poteri esecutivi, dirigenziali e di spesa, così come definito nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs 81/2008, e che solo nei confronti di tale soggetto, o di un suo dirigente delegato con analoga autorità, siano applicabili le maggiorazioni in caso di reiterazione.
La nuova nota Inl inoltre va a circostanziare meglio l’applicabilità della maggiorazione raddoppiata nei confronti di una persona fisica e non giuridica, in tal senso è da intendersi valida ai fini dell’applicazione dell’accertamento della violazione, la trasgressione commessa da un medesimo individuo (persona fisica) che agisca per conto di una persona giuridica (legale rappresentante). Di conseguenza “non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.”
Rispetto al principio di retroattività, che come definito già dall’ultimo capoverso della nota del 5 febbraio, si applica anche alle violazioni commesse o accertate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, le nuove precisazioni vanno a chiarire che in relazione alla reiterazione nell’arco dei tre anni, si debba considerare come periodo interessato dalle verifiche ispettive il triennio precedente all’accertamento o alla commissione della trasgressione e non debba essere invece inteso come un periodo più lungo, che andrebbe in contrasto con il criterio generale di ragionevolezza e di rilevanza temporale.
Al momento gli ispettori impegnati nelle attività di accertamenti potranno avvalersi di dati presenti territorialmente e reperibili dalle informazioni disponibili presso i singoli uffici interpellati.