In data 21 giugno 2016 il dipartimento centrale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la circolare (prot. numero 7765) che chiarisce che il fascicolo tecnico, come definito nel DM del 16/02/2007 e nel DM del 03/08/2015, è un documento da redigere in caso di variazioni di prodotti, elementi strutturali e costruttivi, non rientranti direttamente nel campo di applicazione del risultato di prove di resistenza al fuoco. La circolare ha quindi la finalità di chiarire i casi in cui tale documento deve essere effettivamente predisposto da parte del produttore e le relative modalità di redazione.
Relativamente alla sussistenza dell’obbligo di redazione si precisa che la finalità del documento non è in contrasto con quanto più genericamente definito all’interno del Regolamento Prodotti di Costruzione (CPR – UE 305/2011) e che la realizzazione di prodotti già conformi e marcati CE ai sensi di tale regolamento, esenta il produttore dal dover predisporre il fascicolo tecnico.
Risulta già quindi adeguatamente certificato un prodotto che rispetti integralmente i requisiti definiti dalle disposizioni comunitarie, e in particolare le norme di prevenzione e di progettazione definite dal punto 5.3.1 della norma UNI EN 15725 Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione che nel dettaglio recita: “L’applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l’applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori. Quando l’applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l’intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.”
Per quanto riguarda, invece, le modalità di redazione del fascicolo tecnico, nei casi quindi in cui il prodotto non risulti conforme a quanto definito nei requisiti del CPR, si dovrà valutare se il prodotto, l’elemento costruttivo o strutturale, sia dotato o meno di Rapporto di classificazione estesa.
In caso positivo, il fascicolo tecnico è costituito dal rapporto di classificazione estesa che sarà completato dal parere tecnico positivo all’estensione, rilasciato da parte del laboratorio accreditato che ha predisposto il rapporto di classificazione.
Nel caso, invece, in cui per una variazione risulti assente un rapporto di classificazione estesa, situazione possibile esclusivamente in assenza delle stesse norme, è necessario integrare il fascicolo tecnico con il relativo parere tecnico positivo. In questa eventualità, se il fascicolo tecnico rientra nel campo di applicazione dei casi previsti dal punto B8 del DM del 16/02/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, il parere tecnico positivo all’estensione dovrà essere emesso dal laboratorio che ha predisposto il rapporto di classificazione.
Se, invece, il fascicolo tecnico rientra nel campo di applicazione dei casi previsti dal punto G del DM del 16/02/2007 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, il parere tecnico positivo all’estensione dovrà essere emesso da un laboratorio autorizzato a effettuare prove su un campione standard.
Info: Norme prevenzione incendi circolare 21 giugno 2016 fascicolo tecnico