Prospetto informativi assunzione lavoratori disabili, nota Ministero gennaio 2017


Il Ministero del Lavoro ha emesso in data 23 gennaio 2017, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, una nota direttoriale di chiarimento sulle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2015, alla legge n.68 del 12 marzo 1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Le modifiche riguardano l’obbligo di assumere lavoratori con disabilità per: le imprese che occupano da 15 a 35 lavoratori, i partiti politici, le organizzazioni sindacali,  le organizzazioni che, senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

I commi due e tre dell’articolo 3 del D.Lgs 151/2015, abrogano rispettivamente, con validità dal 01 gennaio 2017, i commi due e tre dell’articolo 3 della legge 68/99, che prevedevano l’obbligo di assunzione lavoratori disabili per i datori di lavoro sopra elencati, solo in caso di nuove assunzioni.

Prospetto informativo. Conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell’art 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti all’invio agli uffici di competenza, di un prospetto informativo dal quale risultino il numero ed i dati anagrafici dei lavoratori disabili in forza lavoro, in considerazione e nel rispetto delle quote minime stabilite in: sette per cento dei lavoratori occupati, per le imprese con più di 50 lavoratori, due lavoratori disabili , per le imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti, ed un lavoratore, per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Ai sensi delle recenti modifiche i datori di lavoro interessati dal provvedimento, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, mentre l’obbligo di invio del prospetto resta vigente per i datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione nell’anno 2016, aggiuntiva rispetto al numero totale dei dipendenti calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Analogamente il prospetto non va presentato se la situazione occupazionale dell’azienda non ha subito modifiche ne numero dei dipendenti, tali da variare gli obblighi minimi per rispettare le quote di riserva.

Obblighi assunzionali. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, viene abrogato anche il comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. n.333 del 10 ottobre 2000, che attribuiva la possibilità di assumere un lavoratore disabile, entro dodici mesi dall’impegno di voler procedere in tal senso; l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs 151/2015, revoca questa facoltà con la conseguenza per i datori di lavoro di queste imprese di dover presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non più entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017.
Per quanto riguarda le altre tipologie di datori di lavoro pubblici interessati dalle modifiche di recente introduzione, (partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione), che già erano escluse da quanto previsto dal comma 2 art 2 del DPR 333/00, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

Info: nota del 23 gennaio 2017 chiarimenti prospetto assunzione lavoratori disabili 

 


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