Campeggi con oltre 400 persone, chiarimenti su Regola tecnica


Sono stati pubblicati sul portale dei Vigili del Fuoco, con nota 0011257, alcuni chiarimenti relativi alla regola tecnica del 28 febbraio 2014 riguardante la prevenzione incendi nei campeggi, sulla Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle struttura turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I chiarimenti riguardano alcuni aspetti relativi alle distanze tra le unità abitative e i depositi dei rifiuti (punti 5.1 Titolo 1 e B2.3 Titolo 2 della Regola tecnica: le aree di deposito rifiuti, presso cui vengono conferiti dagli utenti della struttura i rifiuti in attesa che l’azienda incaricata del prelievo li smaltisca, devono essere collocati ad adeguata distanza dalle unità abitative e dalle zone di ritrovo, per evitare che un eventuale incendio che si sviluppi dai depositi, possa eventualmente propagarsi in aree frequentate da persone.

Nella circolare si chiarisce che non si debbano considerare come zone di deposito rifiuti i singoli bidoni per uso domestico, o anche gruppi di tre o quattro di questi, e che quindi non ricadono sotto il campo di applicazione che prevede le distanze minime di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, poiché il rischio che si sviluppi un focolare è limitato dalla quantità e trascurabile.

Un secondo chiarimento riguarda le vie di esodo in caso di emergenza che, come definito ai punti 4.1 e 10.1 dell’allegato 1 del D.M. del 28 febbraio 2014, devono essere provviste di adeguata e sufficiente illuminazione, anche in orario notturno, per consentire l’esodo forzato garantendo condizioni di sicurezza e di buona visibilità.

La circolare chiarisce che i percorsi tra le singole unità abitative, così come i vialetti pedonali interni, non devono essere considerati come vie di esodo e quindi non sono soggetti ai requisiti di illuminazione obbligatori per le vie principali, anche se deve comunque essere sempre possibile individuare la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare per l’esodo in caso di emergenza come definito nel punto 9 dell’allegato1 del D.M.

Una ulteriore precisazione chiarisce che con il termine “tenda con mezzo” si intendono anche i veicoli con una tenda posta sopra l’abitacolo, tipo air-camping.

Infine vengono affrontate le disposizioni generali in merito alle distanze minime di parcheggio che i veicoli privati devono rispettare dalle unità abitative; il DM del 28 febbraio 2014, al punto B2.3 dell’allegato1, stabilisce il divieto di parcheggio a ridosso di queste ultime, nelle aree ad elevata densità di affollamento (classificate come D ed E).

All’interno di queste zone, in caso di emergenza, si potrebbe rendere necessario l’intervento di mezzi di soccorso (autoambulanze piuttosto che autopompe dei Vigili del Fuoco) e la presenza di mezzi parcheggiati potrebbe intralciare sia le operazioni di soccorso che le eventuali procedure di esodo delle persone. A tal fine la recente circolare precisa che la distanza minima di parcheggio non può essere superiore ad 1 metro, anche se tale divieto non si applica ai veicoli che già di per se costituiscono unità abitative quali camper e veicoli con tenda montata sull’abitacolo.

Info: VVF DM 28 febbraio 2014 – campeggi – chiarimenti

 


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