Indicazioni operative impianti GPS vetture aziendali, circolare Inl


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La pubblicazione della circolare n. 2/2016 del 07/11/2016 (indicazioni operative sull’utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,L. n. 300/1970), del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative relative all’istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps su autovetture aziendali, conformemente alle condizioni previste dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970.

La Legge 300 del 1970, Statuto dei Lavoratori, prevedeva al comma 1 dell’articolo 4, il divieto di esercitare qualsiasi forma di controllo a distanza sull’attività dei lavoratori, mediante impiego di apparecchiature audiovisive o di altra natura, precisando tuttavia al comma 2 che l’adozione di simili attrezzature fosse consentita solo nel caso servisse a garantire adeguate condizioni di vigilanza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e comunque previo accordo stipulato con le rappresentanze sindacali o, in assenza di accordo, solo dopo approvazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

L’articolo 23 del Jobs Act (D.Lgs 151/2015) sostituisce integralmente il precedente articolo 4 dello Statuto con le seguenti rinnovate disposizioni, attualizzate all’evoluzione tecnologica e sociale:

Comma 1: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […] In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro”. Comma 2: “ La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Da ciò si desume che resta valida la misura approvativa che prevede l’accordo con le rappresentanze sindacali, sebbene sia stata introdotta l’aggiunta che gli impianti autorizzabili siano anche quelli necessari alla tutela del patrimonio aziendale (es impianti di videosorveglianza), ma viene anche esplicitato che l’approvazione non si applica nei casi per esempio di controllo presenze o per gli strumenti necessari a rendere la prestazione lavorativa.

L’obiettivo della circolare dell’Ispettorato è proprio quello di chiarire se le apparecchiature di geo-localizzazione GPS siano da considerarsi strumenti rivolti a coprire esigenze organizzative e produttive, o se piuttosto siano da considerarsi apparecchiature funzionali al lavoratore per migliorare la prestazione lavorativa; e di conseguenza se vi sia necessità o meno di approvazione da parte delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato.

Normativamente la definizione di strumento di lavoro recita “l’attrezzatura indispensabile necessaria al lavoratore per consentire di svolgere l’ attività lavorativa prevista dal contratto”; da ciò l’Ispettorato del Lavoro, sancisce che le apparecchiature di geo localizzazione non rientrino nel numero delle strumentazioni da considerarsi indispensabili per rendere la prestazione lavorativa, ma che queste siano piuttosto da considerarsi elementi aggiunti, utilizzabili per coprire esigenze di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue che, in tali casi, le apparecchiature Gps istallate su veicoli aziendali rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto possano essere equipaggiate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono previste tuttavia deroghe all’approvazione preventiva se le apparecchiature sono installate per consentire la concreta ed effettiva prestazione lavorativa, (e cioè la stessa non possa essere eseguita senza ricorrere all’uso di tali strumenti), o se l’installazione sia prevista da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00); in tali casi i dispositivi di geo-localizzazione si trasformano in veri e propri strumenti di lavoro perdendo la connotazione di accessorietà, ed acquisendo l’indispensabilità prevista dal comma 2, da cui ne consegue l’esclusione dall’obbligo di approvazione preventiva.

Info: circolare Ispettorato Nazionale Lavoro Gps

 


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