Formazione dei lavoratori in materia sicurezza sul lavoro


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L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per i Datori di Lavoro di assicurare una adeguata formazione e informazione ai propri dipendenti, in relazione ai rischi specifici a cui sono esposti durante l’attività lavorativa. “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”. L’obiettivo della formazione è quello di rendere consapevoli i lavoratori dei rischi lavorativi, delle possibili conseguenze di un incidente e di sensibilizzarli sulle corrette modalità di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio.

La formazione dei lavoratori deve quindi essere strutturata con una prima parte generale, trasversale a tutti i settori lavorativi con approfondimenti sui “concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;” (art 37, comma 1, lett a).

Una seconda parte sarà invece più specifica sui rischi del comparto produttivo, della natura dell’azienda stessa, con contenuti che devono necessariamente affrontare tematiche di gestione quotidiana di esposizione ai rischi che il lavoratore trova sul proprio posto di lavoro, in relazione alla mansione professionale e a quando definito nel Documento di Valutazione dei Rischi “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.” (art 37, comma 1, lett b).

Con il comma 2 dell’articolo 37, venne quindi demandata a provvedimento di successiva emissione, la definizione dei contenuti specifici, della durata e delle modalità di erogazione della formazione ai lavoratori. In proposito sono intervenuti gli Accordi tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011, successivamente rivisitati dagli accordi del 07 luglio 2016. Con il primo documento sono state definiti i contenuti e la durata della formazione per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti aziendali, con il secondo documento le modalità di erogazione, in considerazione del contesto tecnologico che nel frattempo si è sviluppato sul territorio nazionale e della necessità prevalente di regolamentare alcuni aspetti della formazione a distanza.

La parte di formazione generale deve avere una durata minima di quattro ore e conferisce un titolo che, in considerazione dei contenuti trasversali, non necessità di essere aggiornato e ha valore assoluto indipendentemente dal settore di lavoro. La parte di formazione specifica è classificata in relazione al livello di rischio dell’azienda, inizialmente determinato dal codice “ateco” di appartenenza e quindi dal settore commerciale prevalente. Sulla base di questa ripartizione vengono quindi identificate aziende a rischio basso, i cui lavoratori sono tenuti a frequentare un corso di specializzazione di almeno quattro ore, aziende a rischio medio (otto ore) e aziende a rischio alto (dodici ore). Come anticipato la formazione specifica deve essere orientata a coprire tutte le mansioni individuate all’interno del DVR. Non è sufficiente quindi che i Datori di Lavoro identifichino il settore di appartenenza per individuare la tipologia di formazione specifica da assicurare ai propri lavoratori, ma deve essere invece analizzato nel dettaglio il contesto aziendale, come risulta nel Documento di Valutazione dei Rischi, e sulla base di tale analisi individuato il percorso formativo più idoneo a fornire indicazioni di prevenzione e protezione specifiche.

Tutto626 eroga, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, corsi di formazione per lavoratori.

 


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