La validità dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro online: Quali corsi possono essere svolti in modalità elearning, chi può erogare i corsi e chi può validare i corsi stessi e quindi gli attestati.
In una Nota Ufficiale, l’Associazione Nazionale dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro, pone l’attenzione sui requisiti tecnici e normativi che i corsi online sicurezza sul lavoro e, contestualmente, sui titoli e requisiti che i formatori devono avere e mostrare di avere.
La formazione elearning e i requisti dei formatori vengono regolati dal recente Accordo Stato Regioni del 25 Luglio 2012 il quale, tra l’altro, dichiara espressamente
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. “L’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.
Per quanto riguarda, nel dettaglio, la formazione in e-learning regolata dagli accordi ex articolo 34 (RSPP moduli 1,2,3,4, aggiornamento quinquennale e verifiche mantenimento competenze); ex articolo 37 (formazione generale lavoratori e dei loro rappresentanti, formazione dirigenti, preposti parte punti 1-5, corsi aggiornamento, le linee guida indicano come “le modalità descritte dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza, ma richiedano la presenza di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche”.
L’Associazione prosegue poi affermando che l’utilizzo di video-lezioni tenute da docenti qualificati e la possibilità di interazione con il tutor del corso sia la modalità di formazione online maggiormente in linea con le direttive emanate dal legislatore ma cosa più importante l’Associazione invita consulenti e aziende a