Regola tecnica antincendio serbatoi fuori terra, decreto 22 novembre 2017


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È stata pubblicata l’Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, regola tecnica che èentrata in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2017 avvenuta con decreto attuativo del 22 novembre 2017.

Gli obbiettivi dichiarati nell’articolo 2 del decreto sono quelli di:

  • minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento si applica a tutti gli impianti fuori terra con serbatoio di volumetria inferiore a 9 metri cubi, che siano equipaggiati con dispostivi per l’erogazione del combustibile. Il combustibile liquido di categoria C contenuto nei distributori è definito come un combustibile con un punto di infiammabilità compreso tra 65° C e 125° C. Sono tuttavia inclusi anche i combustibili liquidi con punti di infiammabilità compresi tra 55° C e 65°C, se provvisti di certificato rilasciato in conformità a quanto previsto dal previsti decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, che attesti che la prova del grado di infiammabilità sia corredata anche da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà ottenere, a una temperatura di 150° C, una frazione di distillato superiore al 2%.

Le regole tecniche sono retroattive e si applicano anche ai serbatoi già esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento che dovranno quindi essere revisionati ed eventualmente resi conformi.

Fanno eccezione gli impianti già in possesso dei requisiti antincendio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, e quelli per i quali sia stato approvato dai Vigili del Fuoco un progetto di adeguamento ai sensi del citato decreto presidenziale. Il provvedimento non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, nei confronti dei quali restano in vigore le misure antincendio disciplinate dal decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003.

La regola tecnica quindi entra nel dettaglio relativamente agli aspetti che riguardano: le tolleranze dimensionali dei serbatoi, le capacità volumetriche, le modalità di accesso all’area di ubicazione, le caratteristiche dell’area di ubicazione stessa in relazione anche alla circolazione dei mezzi di soccorso in caso di incidente e fuoriuscita, i criteri di costruzione, le distanze minime da altri edifici o impianti e la predisposizione dei presidi antincendio.

In particolare la natura dei prodotti antincendio che possono essere impiegati è regolamentata dall’articolo 5 del testo di legge, e prevede che questi siano conformi alla normativa vigente, identificati in considerazione delle prestazioni richieste, qualificati dal produttore, e approvati dal responsabile della messa in esercizio.

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Corso antincendio rischio medio 

 


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