Decreto attuazione direttiva 2013/35/UE, campi elettromagnetici


direttiva-campi-elettromagneticiEntrata in vigore il 2 settembre 2016 la revisione della normativa relativa alla protezione dei rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici, conformemente a quanto previsto dalla normativa internazionale di riferimento (CE 2013/35/UE) recepita in Italia con il provvedimento attuativo numero 159/2016 disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Il provvedimento, di fatto, consiste nella modifica degli articoli del Capo IV titolo VII del Testo Unico Sicurezza, relativi alle modalità di valutazione e protezione da campi elettrici e magnetici, e si è reso necessario in seguito all’adeguamento normativo che tiene conto delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

Gli articoli che sono stati modificati, come illustrato nell’articolo 1 del nuovo decreto, vanno dal 206 al 212. Inoltre, l’unico allegato al provvedimento sostituisce integralmente il precedente allegato XXXVI del Dlgs 81/08. Vediamo di seguito le principali modifiche introdotte.

L’articolo 206 relativo al campo di applicazione introduce i nuovi concetti di effetti biofisici diretti e indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, terminologia accettata dalla nuova disciplina comunitaria e recepita in sostituzione della precedente e più generica definizione di effetto nocivo a breve termine, che si sviluppa sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente accertate.

L’articolo 207 Definizioni, è stato rivisto e introduce nuova e significativa terminologia, che sostituisce, in parte o integralmente, quella precedentemente in vigore. Come accennato, vengono introdotti ex novo i concetti di effetti biofisici indiretti (che comprendono gli effetti termici, il riscaldamento dei tessuti e gli effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali e il passaggio di correnti negli arti) e di effetti indiretti definiti come le conseguenze derivanti dall’interferenza provocata dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza (dispositivi elettromedicali, fonti di innesco di esplosioni, materiale infiammabile).

Di nuova introduzione anche la distinzione dei Valori Limite di Esposizione (VLE) in VLE relativi agli effetti sanitari, valori al di sopra dei quali l’esposizione potrebbe causare effetti nocivi per la salute (riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare) e VLE relativi agli effetti sensoriali, al di sopra dei quali i soggetti esposti potrebbero accusare disturbi transitori delle percezioni sensoriali e nelle funzioni cerebrali.

Di conseguenza, sono state modificate anche le definizioni di Valori di Azione (VA) che consistono nei limiti operativi stabiliti per rispondere conformemente ai relativi e pertinenti VLE, adeguando se necessario le misure di prevenzione e protezione come definito nelle tabelle dell’allegato 1, nel quale vengono ora anche distinti i VA inferiori e superiori, da applicare in modo specifico per i campi elettrici e per i campi magnetici.

Il nuovo articolo 208 Valori di esposizione e valori di azione entra nel dettaglio, in modo molto più descrittivo rispetto al passato, delle azioni da intraprendere all’eventuale superamento dei valori di azione, precisando quando questi possono o non possono essere superati, ferme restando le disposizioni di sicurezza prevista dal successivo articolo 210.

L’articolo 209 Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione subisce le modifiche relative alla nuova definizione dei VLE e dei VA e ridefinisce i criteri di calcolo e di misurazione di questi ultimi in considerazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento. Il comma 2 (inserito ex novo) precisa che qualora la misurazione dei valori non fosse possibile, si dovrà ricorrere a modelli statistici e anatomici di riferimento per desumere il valore più appropriato in considerazione dei margini di incertezza prevedibili.

Il nuovo comma 5 amplia il numero di elementi che il datore di lavoro deve considerare nell’ambito della valutazione, integrandoli con i riferimenti alle nuove definizioni di effetto biofisico e di possibili effetti transitori di tipo sensoriale e neuronale. Nel nuovo comma 7 viene introdotta la possibilità per le aziende, sia pubbliche che private, di negare eventualmente l’accesso alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione del rischio CEM, nel caso contenga informazioni di carattere riservato, e ne disciplina le modalità di consultazione in considerazione della tutela dei dati personali privati.

L’articolo 210, Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, introduce forme di tutela specifiche per i soggetti particolarmente a rischio di subire effetti di tipo indiretto, e un riferimento esplicito prima assente, alla formazione e informazione dei lavoratori (210bis), in calce all’elenco delle misure tecniche e organizzative da adottare che restano sostanzialmente invariate (metodi di lavoro alternativi, scelta delle attrezzature, progettazione dei luoghi di lavoro, limitazione dell’esposizione, dispositivi di protezione, ecc..).

L’articolo 211 relativo alla Sorveglianza Sanitaria aggiunge, a quanto in precedenza in vigore, la facoltà dei soggetti esposti di evidenziare disturbi di tipo sensoriale anche transitorio, presumibilmente imputabili a esposizione a campi CEM, che devono risultare in ulteriori verifiche da parte del medico competente o di strutture sanitarie specifiche.

Sono previste ora delle deroghe dal nuovo articolo 212, che introduce la possibilità da parte dei datori di lavoro di chiedere specifiche dispense ai Ministeri di Salute e Lavoro, relativamente al superamento dei valori di esposizione, in condizioni particolari e subordinatamente al rispetto di imprescindibili condizioni quali la garanzia della protezione dei soggetti esposti mediante dispositivi tecnici e il monitoraggio costante delle condizioni di lavoro (parametri ambientali e sanitari).

Sono stati anche modificati alcuni aspetti relativi alle sanzioni nell’articolo 219. Infine, l’allegato tecnico definisce i valori di riferimento operativi e le relative azioni da intraprendere al loro superamento, come descritto nell’articolo 208.

Info: Decreto legislativo 1 agosto 2016 n.159 GU n.192 18 agosto 2016

 


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