La normativa che disciplina i requisiti antincendio delle abitazioni civili proviene dal decreto del Ministro dell’Interno nr 246 del 16 maggio 1987, “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”), in più occasioni rivisitato e aggiornato in considerazione dell’evoluzione normativa e dei progressi tecnologici.
Con il recente Decreto del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 30 del 5 febbraio 2019, “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno apportare alcune variazioni tecniche alle disposizioni antincendio da osservare per il rifacimento o le nuove costruzioni. Il nuovo decreto, con entrata in vigore a novanta giorni dalla pubblicazione, contiene prevalentemente disposizioni rivolte ai requisiti delle facciate degli edifici di altezza superiore a 12 metri e si applica sia alle nuove costruzioni che a quelle esistenti.
È opportuno tuttavia precisare che, se per le nuove costruzioni e i rifacimenti superiori al 50% della superficie, le disposizioni dovranno essere osservate dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento, per quelle già esistenti vi è tempo un anno per l’adeguamento alle norme e due anni per l’adeguamento rispetto all’obbligo di installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Fino al momento dell’entrata in vigore si continuano ad applicare le previgenti norme, in particolare per le facciate, quelle contenute nella circolare dei Vigili del Fuoco del 15 aprile 2003 “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.
Scopo del provvedimento è allineare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie, adottando le regole e gli accorgimenti tecnici meglio applicabili, con l’obiettivo di contenere e limitare la propagazione di incendi a edifici adiacenti e di favorire gli interventi di soccorso, facilitando le procedure di esodo.
A tal fine gli edifici civili vengono classificati in quattro categorie, in considerazione dell’altezza antincendi (definita dal DM del 30 novembre 1983 come la “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”). Per ognuna delle categorie identificate si rendono necessarie delle misure specifiche procedurali e tecniche, a carico del responsabile dell’attuazione, via via sempre più significative per le categorie più alte.
Per gli edifici con una altezza antincendi fino a 24 metri il soggetto responsabile dell’attuazione dovrà fare in modo che le procedure di esodo e di segnalazione di allarme siano ben note a tutti gli occupanti, assicurando la piena funzionalità dei dispositivi di spegnimento e di contenimento.
Per le categorie di altezza antincendi più alte sono necessarie misure aggiuntive rispetto a quelle di base. Per quanto riguarda gli edifici con altezza AI compresa tra 24 e 54 metri sarà necessario anche predisporre le misure per una verifica periodica della pianificazione d’emergenza; per gli edifici di altezza compresa tra i 54 e gli 80 metri sarà necessario adottare un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, per gli edifici superiori agli 80 metri è necessario infine predisporre un centro di gestione dell’emergenza con un coordinatore e un responsabile designati, ognuno dei quali con precise funzioni e obblighi.
Anche gli occupanti sono tenuti al rispetto delle misure antincendio predisposte dal responsabile dell’attività e al mantenimento della fruibilità delle vie d’esodo.