Si inserisce all’interno del percorso voluto dalla direttiva Europea 1169/2011 il nuovo decreto interministeriale Politiche Agricole e Sviluppo Economico, che disciplina le modalità di etichettatura dei prodotti derivati del pomodoro.
Il paragrafo 5 dell’articolo 26 del regolamento UE 1169/2011, prevedeva che entro determinate scadenze, originariamente fissate al 31 dicembre 2014, la Commissione istituita dal regolamento stesso preposta a regolamentare la trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti alimentari, dovesse proporre al vaglio del Parlamento Europeo, le relazioni relative ai criteri ed alle informazioni da apporre in etichetta di prodotti quali le carni non bovine (per le quali l’obbligo è già in vigore), il latte ed i suoi derivati caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti ad ingrediente unico e gli ingredienti che compongono per più del 50% un alimento.
Tale impegno, come sottolineato dal successivo paragrafo 7, si era reso necessario per venire incontro alle esigenze dei consumatori di ricevere adeguate informazioni sul paese di provenienza e di lavorazione dei prodotti alimentari, con l’obiettivo di poter valutare in termini di rapporto costo beneficio, la convenienza e la fattibilità dell’approvvigionamento.
Sughi, passata
In Italia, in assenza dell’emissione delle relazioni previste dal paragrafo 5 articolo 26, del del regolamento UE 1169/2011 sono stati pubblicati di recente i provvedimenti di tipo sperimentale che regolamentano le informazioni sulla provenienza dei prodotti caseari e dei prodotti pasta e riso. In questa direzione si inserisce anche il recente decreto di regolamentazione per l’etichetta dei prodotti derivati dal pomodoro, che si applica a conserve e concentrato di pomodoro, sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.
Come per i prodotti caseari, grano e pasta, le informazioni sulla provenienza devono essere chiare e ben leggibili ed indicare il paese di origine ed i paesi in cui vengono eseguite le eventuali successive fasi di lavorazione, se tali attività avvengono sul suolo nazionale la dicitura da apporre sarà: “Origine del pomodoro: Italia”, se invece avvengono in altri paesi della comunità europea dovrà essere “Paesi UE”, mentre se avvengono in Paesi non appartenenti alla comunità Europea sarà “Paesi NON UE”.
Il provvedimento sarà avviato in fase sperimentale per due anni, salvo che nel frattempo dovessero subentrare le regolamentazioni previste dal Reg 1169/2011, che ne ratificherebbero la sospensione in attuazione di quanto previsto a livello più generale e comunitario. È comunque previsto un periodo di transizione e di tolleranza, rivolto a consentire l’adeguamento ai produttori e lo smaltimento dei prodotti già confezionati ed immessi sul mercato.