È entrato in vigore al momento della pubblicazione in GU (serie generale n. 166 del 18 luglio 2017), il Decreto 31 maggio 2017 che disciplina modalità e tempistiche per il riconoscimento delle pensioni di inabilità devolute in favore dei soggetti che hanno contratto malattie amianto correlate. Il decreto del 31 maggio recepisce quanto previsto dal comma 250 dell’art 1 della Legge di bilancio 2017, e definisce le prime misure per il riconoscimento del beneficio:
Soggetti aventi diritto
Possono richiedere la pensione i titolari di assicurazione generale obbligatoria anti infortunistica INAIL che siano in regola con i versamenti contributivi per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’arco della carriera lavorativa.
Le patologie per le quali viene riconosciuta la pensione sono: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi. Fondamentale che vi sia il riconoscimento da parte dell’Istituto Assicurativo Nazionale della origine professionale della malattia, in relazione a fattori espositivi noti, anche se il lavoratore assicurato non si trova nella completa e duratura impossibilità di svolgere una attività professionale.
Modalità di presentazione delle domande
Per poter avere accesso al beneficio i soggetti in possesso dei requisiti devono inoltrare apposita richiesta all’INPS entro la fine di marzo di ogni anno per il quale viene garantita la prestazione, per il solo 2017, essendo già decorsi tali termini, la domanda va presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto (quindi non oltre il 16 settembre 2017).
Copertura Finanziaria
Per poter far fronte alle richieste sono stati stanziati nello stesso comma 250 dell’articolo 1 venti milioni di euro per l’anno 2017 e trenta milioni di euro a partire dal 2018. INPS effettuerà un conteggio delle richieste pervenute, calcolando anche prospetticamente il numero di quelle potenziali non ancora inoltrate sulla base dei dati delle patologie riconosciute da INAIL, e di conseguenza valuterà se tutte le richieste potranno essere assolte.
In caso di disallineamenti tra gli importi complessivi da erogare e i limiti di spesa sopra definiti, il riconoscimento del beneficio agli aventi diritto, sarà prorogato tenendo conto prima di tutto dell’età anagrafica, poi dell’anzianità contributiva ed infine, a parità di questi, della data di presentazione della domanda.
Comunicazione degli esiti
Effettuate le verifiche sulla copertura e dopo aver raccolto tutte le richieste pervenute, al termine della scadenza prevista per l’inoltro, INPS comunicherà ai richiedenti l’esito della pratica, specificando:
- l’accesso al beneficio, se accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria annua;
- l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile in caso di disallineamento tra il numero delle domande rispetto ai limiti di spesa;
- il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
Incompatibilità e incumulabilità
Il riconoscimento della pensione non è compatibile con lo svolgimento da parte del richiedente di una qualsiasi attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Non è inoltre cumulabile con eventuali rendite vitalizie riconosciute per lo stesso evento invalidante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica nr 1124 del 30 giugno 1965 e con altre rendite pensionistiche previste dalla normativa in vigore.