Proroga revoca di prodotti fitosanitari glifosate, decreto 21 novembre


L’impiego di prodotti fitosanitari, utilizzati in agricoltura è regolamentato da una serie di provvedimenti normativi che ne disciplinano l’uso e ne limitano l’utilizzo, in considerazione dei dati sulla tossicità per l’ambiente e per l’uomo. Due recenti provvedimenti emessi in merito a questa disciplina (decreti del 9 agosto e del 6 settembre 2016), regolamentano l’utilizzo di prodotti contenenti la sostanza attiva Glifosate che è stato classificato nel marzo del 2015 dalla Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro (IARC), come “probabile cancerogeno per l’uomo” di classe 2A.

A seguito di tale riclassificazione, il Decreto del 9 agosto 2016  in recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313, revocava l’autorizzazione all’immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva e il suo coformulante ammina di sego polietossilata, imponendo scadenze rispettivamente di tre mesi a far data dall’entrata in vigore del provvedimento (22 agosto 2016) per la commercializzazione, e di sei mesi per gli utilizzatori finali.

Con il successivo Decreto del 06 settembre 2016 Ulteriori revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate, si confermavano le scadenze di cui sopra, rispettivamente fissate per il 22 novembre 2016 e il 22 febbraio 2017, apportando anche, a seguito di alcune ulteriori verifiche, alcune modifiche all’elenco dei prodotti non autorizzati allegato al provvedimento stesso.

Con un recente provvedimento di modifica, decreto 21 novembre 2016, la Direzione centrale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ha prorogato, dopo aver consultato la Sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, di novanta giorni i termini di cui sopra estendendoli rispettivamente fino al 22 febbraio 2017 per la commercializzazione da parte dei titolari e fino al 22 maggio 2017 per gli utilizzatori finali; a condizione che i prodotti vengano preventivamente ri-etichettati in considerazione della nuova classificazione IARC di rischio cancerogeno.

La proroga si è resa necessaria in Italia, come già in altri Stati membri, in conseguenza di alcune richieste pervenute alla Direzione Centrale, da parte di associazioni impossibilitate a smaltire le giacenze entro i termini previsti, in considerazione del periodo stagionale di diserbo.

Info: Ministero Salute Decreto 21 novembre 2016

 


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