SINP Sistema Informativo Nazionale Prevenzione, regolamento in Gazzetta


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 226 del 27/09/2016, con entrata in vigore ufficiale il 12 ottobre, il Decreto legislativo n.183 Regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 8 del Testo Unico Sicurezza, che stabilisce la creazione del SINP Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, vengono definite dal provvedimento in oggetto le regole tecniche necessarie alla realizzazione del sistema, rivolte all’elaborazione delle misure previste per la raccolta e la diffusione dei dati relativi agli infortuni denunciati ed alle malattie di tipo professionale, con l’obiettivo di orientare in modo più costruttivo, e di valutare le scelte ed i protocolli attualmente in vigore per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro, o eventualmente, per elaborarne di nuove.

Gli enti coinvolti alla raccolta dei dati, e quelli destinatari delle informazioni consultabili sul sistema, si dovranno coordinare recependo le regole definite nel provvedimento; i dati saranno consultabili, previa autenticazione da parte dell’utente, attraverso un apposito portale disponibile sul sito dell’Inail, e potranno essere anche utilizzati dalle forze dell’ordine e dagli istituti preposti alla vigilanza, con l’obiettivo di sviluppare sistemi di controllo più efficaci finalizzati al progressivo e costante miglioramento delle azioni di intervento.

Gli interlocutori coinvolti (il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), si coordineranno per il reperimento dei dati, che dovranno essere conformi a quelli elencati nell’allegato A del provvedimento stesso in cui si descrivono, in formato tabellare, le informazioni obbligatorie da caricare a sistema. La trasmissione dei dati deve avvenire periodicamente, una volta all’anno, classificandoli per i diversi settori merceologici e per tipologia di attività.

Le informazioni, così classificate, una volta caricate sul sistema saranno qui conservate per un periodo massimo di due anni e devono riguardare in particolare:

  • Il quadro produttivo e professionale, in considerazione delle dimensioni della forza occupazionale, delle caratteristiche aziendali e delle dinamiche lavorative.
  • Il quadro dei rischi da esposizione a particolari agenti specifici pericolosi (cancerogeni e mutageni), in relazione alla presenza di soggetti considerati a rischio perché appartenenti a categorie sensibili, alle differenze di genere, di età e di provenienza etnica.
  • Il quadro degli eventi denunciati riconducibili a problemi di salute, ad infortuni ed a malattie professionali, a eventi morbosi e mortali connessi all’attività professionale (ivi compresi gli eventi accaduti nel compartimento marittimo)
  • L’insieme delle azioni di prevenzione già in atto, elaborate conformemente a quanto previsto dai Piani Regionali e dai piani INAIL integrati da quelli derivanti dall’incorporazione di ISPESL ed IPSEMA, e le priorità in vigore settore per settore.
  • Le azioni di vigilanza e gli esiti delle attività ispettive degli ultimi anni, ottenuti dai rapporti rilasciati dagli enti preposti ai controlli (ASL; INAIL; Ministero del Lavoro), comprese le azioni correttive e le sanzioni elevate, l’elenco delle violazioni accertate in materia di legislazione del lavoro e di denunce assicurative.
  • L’elenco degli infortuni denunciati e non indennizzati perché al di sotto del limite di indennizzo.

Un Tavolo tecnico composto da membri provenienti dalle Istituzioni e dai Ministeri coinvolti nella raccolta dei dati e nello sviluppo del sistema, si occuperà di verificare l’efficienza del sistema stesso e delle modalità tecniche con cui è stato elaborato; avrà il compito di garantire che le informazioni siano facilmente fruibili dai destinatari e che la loro raccolta raggiunga gli obiettivi previsti in termini di miglioramento delle azioni di prevenzione, potrà formulare proposte migliorative del sistema e produrrà relazioni periodiche come previsto dall’art 5 del D.Lgs 81/08, oltre ad eventuali altri rapporti su richiesta degli enti preposti alla vigilanza. Il tavolo tecnico inoltre favorirà il coordinamento tra i gruppi di lavoro, in considerazione del fatto che ne fanno parte membri dei diversi enti coinvolti, e promuoverà azioni formative e di aggiornamento del personale con costanti azioni di supporto.

Sono parte integrante del decreto sei allegati in formato grafico: il già citato allegato A Schema dati SINP,
contiene le informazioni da caricare a sistema, l’allegato B Sistemi di classificazione contiene le informazioni necessarie per assegnare alcuni dei valori di cui all’allegato A, l’allegato C Formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP, contiene la descrizione tecnica dei formati elettronici ammissibili per il caricamento dei dati, l’allegato D Servizi di cooperazione applicativa del SINP, contiene le modalità della collaborazione tra gli enti coinvolti nella raccolta e nella consultazione dei dati a sistema, l’allegato E Enti fruitori, elenca i soggetti legittimati ad accedere ai dati in considerazione delle proprie competenze specifiche, ed infine l’allegato F Enti fornitori, che contiene per ciascuna categoria il quadro dei soggetti, componenti del SINP, tenuti a fornire le informazioni previste dall’allegato A.

 


numero di telefono 069968849
069968846

    Contattaci

    Compila il modulo sottostante per avere ulteriori informazioni.

    logo Tutto626 colore bianco

    Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03

    Acconsento al trattamento dei dati personali


    Hai bisogno di aiuto?