Decreto disciplina sanzioni esportazione e importazione sostanze pericolose


È stato approvato il Decreto legislativo n. 28 del 10 febbraio 2017 che regolamenta gli aspetti sanzionatori per i trasgressori delle disposizioni contenute nel regolamento CE 649/2012, relativamente all’esportazione ed alla importazione di sostanze chimiche pericolose. Il provvedimento, pubblicato in GU n. 65 del 18 marzo 2017, abroga il precedente Decreto n. 200 del 27 ottobre 2011.

Il nuovo provvedimento è costituito da 12 articoli all’interno dei quali vengono elencati gli aspetti sanzionatori e gli importi relativi ai diversi tipi di accertamento, attribuibili ai soggetti trasgressori.

La violazione degli obblighi connessi alla notifica di movimentazione (art 3), specificati negli articoli 8 e 15 del regolamento 649, è sanzionabile con importi variabili da 3.000 a 60.000 euro, in considerazione alla tipologia di violazione riscontrata, che può essere la completa assenza di notifica, l’invio tardivo o incompleto o la mancata revisione della stessa, ove eventualmente questo sia previsto.

Le violazioni delle prescrizioni previste dall’art 10 del Reg 649/12, in materia di assenza, ritardo o incompletezza delle informazioni da trasmettere alle autorità competenti, in merito alle quantità di sostanze movimentate, possono comportare sanzioni fino a 12.000 Euro per il trasgressore (art 5).

L’esportatore che non si conforma alle disposizioni ricevute da parte del paese destinatario degli articoli pericolosi movimentati, in merito alle risposte inviate da quest’ultimo, entro sei mesi, è punibile con una sanzione da 5.000 a 30.000 euro. L’esportatore che esporta una sostanza pericolosa, senza aver ricevuto esplicito consenso a poterlo fare da parte dell’autorità competente del paese di destinazione (come previsto dal comma 6 art 14) è sanzionabile da un minimo di 15.000 fino a 90.000 Euro, nel caso che la quantità movimentata faccia decorrere l’obbligo di etichettatura ai sensi del REG 1272/08; inoltre la movimentazione di una sostanza scaduta, o comunque nei sei mesi precedenti alla data di scadenza, implica una possibile sanzione fino a 60.000 euro, salvo che le caratteristiche di deperibilità della sostanza non siano tali da consentirne la movimentazione anche a ridosso della scadenza.

Anche l’assenza di etichetta comprovante la pericolosità e le modalità di conservazione di un pesticida, come definito nel comma 11 dell’art 14, è punibile con sanzione amministrativa da 20.000 a 120.000 euro. Non è consentita l’esportazione di sostanze elencate nell’allegato V del reg UE 649/2012; la violazione di tale divieto comporta ai sensi dell’art 6 del recente provvedimento, una sanzione fino a 18.000 euro.

L’art 8 disciplina le violazioni delle prescrizioni derivanti dall’articolo 17 relative alle informazioni obbligatorie, con particolare riferimento agli obblighi connessi all’etichettatura conformemente al reg CLP 1272/08, ed alla fornitura della scheda di sicurezza del prodotto; le violazioni di tali prescrizioni sono punite con ammende rispettivamente di 60.000 Euro massimi e 18.000 in caso di informazioni incomplete o tardive.

Nel caso venga elevata una qualsiasi delle sanzioni sopra descritte, l’autorità giudiziaria competente in materia (Ministero della salute, Ministero dell’ambiente e Ministero dello sviluppo economico) predispone il sequestro della sostanza chimica valutata non conforme, e la sua conseguente distruzione a cura e spese del trasgressore.
Sulla base delle variazioni dei prezzi al consumi, gli importi delle sanzioni definite dal provvedimento, verranno rivalutate con frequenza biennale ed i proventi ricavati andranno a sostenere il bilancio dello Stato.

 


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