Distacco lavoratori in ambito prestazione servizi, decreto


distacco-lavoroÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169, il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”), con entrata in vigore dal 22 luglio 2016 che abroga il precedente decreto in materia numero 72/2000.

Il Decreto, come definito nell’articolo 1, si applica alle imprese estere, appartenenti a uno stato membro della Comunità Europea, che distacchino uno o più lavoratori in Italia, comprese le agenzie di somministrazione, e al settore dei trasporti stradale in ipotesi di cabotaggio; non si applica al personale navigante mercantile. Il distacco deve avere una durata limitata nel tempo, predeterminata o predeterminabile con riferimento a un evento futuro e certo (articolo 2).

Gli organi di vigilanza competenti, effettuano, come stabilito nell’articolo 3, opportune ispezioni finalizzate ad accertare che l’impresa distaccante operi realmente nel settore merceologico per il quale viene definito il distacco e non sia una impresa puramente gestionale di risorse umane. I controlli tengono conto di elementi relativi al luogo in cui l’impresa ha sede legale, esercita la propria attività e assume i propri lavoratori, oltre che sulla tipologia e il numero di contratti stipulati nei confronti dei lavoratori e dell’eventuale impresa presso cui questi ultimi vengono distaccati.

Nei casi in cui il distacco non risulti reale in seguito alle verifiche di cui sopra, il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente dall’impresa presso cui presta la propria attività e l’azienda che ha operato il distacco incorre in sanzioni comprese tra 5.000 e 50.000 euro, inasprite dall’arresto se il distacco coinvolge lavoratori minorenni.

I lavoratori distaccati sono soggetti alle medesime condizioni di lavoro dei lavoratori che ricoprono mansioni analoghe nel luogo del distacco e quindi alla medesima regolamentazione in materia di legislazione sociale e di sicurezza, e possono far valere i propri diritti in sede sia amministrativa che giudiziale.

Viene stabilito nell’articolo 6, presso il presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Osservatorio con il duplice compito di vigilanza e di diffusione delle informazioni tra impresa e lavoratori; la condivisione dei dati relativi al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all’inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco, è assicurata da una opportuna convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e con l’Agenzia Nazionale delle Politiche attive (ANPAL), che forniscono i dati utili all’Osservatorio per poter esercitare la vigilanza e per poter formulare proposte relative alle condizioni di lavoro e all’occupazione, che saranno pubblicate sul portale del Ministero.

L’Osservatorio è composto da tre membri designati all’interno delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, tre membri provenienti da quelle dei Datori di Lavoro, due rappresentanti del Ministero (tra i quali viene individuato il presidente), un rappresentante ANPAL, un rappresentante INPS e un rappresentante del Consiglio dei Ministri.

Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro, riguardanti i contratti collettivi, le procedure per sporgere denuncia, le condizioni salariali, le disposizioni in materia di salute e sicurezza, sono pubblicate sul sito del Ministero e valgono come strumento non esclusivo per garantire l’attuazione della cooperazione con l’ispettorato del lavoro che esercita funzione di sorveglianza in considerazione delle richieste pervenute da parte delle autorità competenti.

Lo scambio di tali informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) o per via telematica, entro due giorni nei casi gravi ed entro venticinque in tutti gli altri casi, a meno che non vi siano obiettive difficoltà che dovranno essere comunicate e condivise per individuare una soluzione.

In caso di riscontro di irregolarità verranno avvertite le autorità competenti dello stato in cui ha sede l’impresa distaccante, che ha l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro tutti i dati relativi al distacco entro il giorno precedente all’avvio del distacco.

Eventuali richieste di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari e le richieste di recupero delle sanzioni amministrative sono di competenza dell’ispettorato del lavoro che gestisce i rapporti con gli stati esteri membri, in base a quanto definito negli articoli 14 e 24 del decreto 136; con il coinvolgimento della Corte d’Appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale sia stato elevato il provvedimento (art 19), che ha facoltà di rigettare, procedere o sospendere il procedimento (art 20-22).

Info: Decreto legislativo 136/2016 distacco lavoratori UE

 


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