Documento valutazione rischio stress lavoro correlato


Come indicato nel post precedente in merito ai rischi chimici, anche lo stress lavoro correlato rientra tra i fattori che devono essere annoverati nella valutazione. Così l’articolo 28 al comma 1:  “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”.

La conoscenza dello stress da lavoro rientra tra i criteri professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni in un ambiente di lavoro ed è ovviamente uno degli argomenti centrali di gran parte dei corsi di formazione previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico indica come la valutazione debba essere effettuata rispettando le indicazioni della Commissione consultiva permanente (di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008) approvate nel novembre 2010 e l’obbligo di effettuarla è in vigore dal 31 dicembre 2010. Negli anni il legislatore è intervenuto sull’argomento con precisazioni e interpelli. Tra questi il n.5 del 2012 e il n.5 del 2013. Nel primo citato, ovvero il n.5 del novembre 2012 si cita il documento della Commissione consultiva: “la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente “nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci”. Ancora: ““ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio”.

Tutto626 offre consulenza e assistenza nella valutazione del rischio stress lavoro correlato in azienda, un servizio del quale potranno avvalersi i datori di lavoro nell’adempiere a quanto previsto dalla normativa.

Un team di professionisti dall’esperienza di campo decennale sapràaffiancare i datori di lavoro nell’analisi dei rischi e nella successiva redazione del Dvr.

“Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.

In caso di nuova impresa il DVR dovrà essere allestito dal datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.

Questi i riferimenti Tutto626.

 


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