Esposizione amianto, benefici contributivi Inail


esposizione-amianto-benefici-contributiviÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 158 dell’8 luglio 2016 il decreto del Ministero del Lavoro che reca le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 per i lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

La legge 257 del 1992, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto in particolare nell’articolo 13, comma 8, disciplina e quantifica il riconoscimento dei benefici contributivi Inail per i lavoratori esposti ad amianto nel corso della carriera lavorativa; in riferimento a questo aspetto la legge numero 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato in particolare nell’articolo 1, comma 277, definisce che ai lavoratori del settore ferroviario, esposti alle polveri di amianto, devono essere riconosciuti i benefici previdenziali sopra introdotti, presentando apposita domanda, la cui copertura viene assicurata da fondi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro a partire dal 2016.

Il provvedimento si compone di dieci articoli: nei primi due vengono definiti i campi di applicazione, in particolare l’articolo 2 definisce che i soggetti beneficiari del riconoscimento siano a) i lavoratori esposti all’amianto senza essere dotati  degli equipaggiamenti di protezione adeguati (situazione che il datore di Lavoro dovrà certificare) e b) lavoratori non titolari di trattamento pensionistico.

Le domande per ottenere il riconoscimento devono essere trasmesse a Inail. Inail provvede a esaminare le richieste e a valutarne l’ammissibilità, per poi poter inoltrare l’istanza all’Inps. (art. 5). A questo punto sarà compito dell’Inps comunicare all’interessato l’accoglimento della domanda, specificando importo e decorrenza del riconoscimento o il rigetto nel caso sia accertato il mancato possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni necessarie all’ottenimento.

In ogni caso, la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio non potrà essere antecedente alla data del 1 febbraio 2016, e le domande saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’Inps, che effettuerà adeguate verifiche relativamente all’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge (art. 7).

Il beneficio viene calcolato in base a un coefficiente moltiplicativo pari a 1,25 come definito nella legge del 1992, e trova copertura in fondi pubblici così messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Info: Decreto 12 maggio 2016 GU 8 luglio 2016

 


numero di telefono 069968849
069968846

Contattaci

Compila il modulo sottostante per avere ulteriori informazioni.

logo Tutto626 colore bianco









Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03
Acconsento al trattamento dei dati personali

Hai bisogno di aiuto?