INPS esteso il beneficio per le vittime di malattie di amianto fino al 2020


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L’INPS ha reso disponibile con messaggio numero 4253 del 15 novembre 2018, le modalità che prevedono l’estensione del beneficio rivolto agli ex lavoratori esposti ad attività che hanno comportato il contatto con l’amianto, affetti da patologie asbesto-correlate.

Nello specifico il beneficio consiste in un trattamento economico rivolto agli ex lavoratori che abbiano contratto una malattia riconosciuta dall’Inail come la conseguenza dell’esposizione a fibre di amianto, non più in attività per motivi di salute, che consiste nell’accompagnamento all’età pensionabile, momento in cui saranno presi in carico dalla gestione ordinaria dei trattamenti pensionistici sociali.

Il beneficio è stato inizialmente previsto e introdotto dall’articolo 1, comma 117, della legge nr 190 del 23 dicembre 2014, che riconosce il diritto al trattamento pensionistico di sostegno nei confronti dei “agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente (ndr per l’accesso alla pensione di anzianità), che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.”

Con la successiva emissione della legge nr 208 del 28 dicembre 2015, il comma 276, ha definito una capienza annua complessiva di due milioni di euro per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, estendendo il trattamento anche ai lavoratori nel frattempo trasferiti ad altra gestione pensionistica diversa dall’INPS

La recente disposizione ministeriale estende ai prossimi due anni (2019-2020) la copertura garantita dal beneficio, con i medesimi massimali già in precedenza stanziati di due milioni di euro annui.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei soggetti aventi diritto (definiti nella lettera circolare INPS numero 2769 del 21 giugno 2016 a cui si rimanda, sono stabilite come di consueto attraverso l’impiego di uno dei canali tradizionali telematici di seguito elencati:

 

  • Via internet, utilizzando il servizio online dedicato. Per questa modalità è necessario essere in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Mediante il “Contact Center” multicanale accessibile da telefono fisso al numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. Anche in questo caso è necessario essere in possesso e tenere a portata di mano il codice PIN;
  • Recandosi presso un Patronato o un intermediario dell’INPS, che accederà ai servizi telematici offerti dagli stessi. In questo caso non è necessario essere in possesso del codice PIN.

 


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