L’etichetta consiste nel principale mezzo a disposizione del consumatore per acquisire informazioni sui prodotti acquistati.
Essa deve, pertanto, contenere:
La denominazione di vendita è la descrizione del prodotto, ad esempio: olio, zucchero, maionese.
Quanto all’indicazione degli ingredienti, in taluni casi non è necessaria, come per verdura e frutta o formaggi, burro, latte e prodotti che contengono un solo ingrediente.
La comunicazione della presenza di additivi è obbligatoria e nel caso di alcuni coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti, oltre al nome della categoria, è necessario indicare il numero CEE .
Il Decreto Legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006, stabilisce, inoltre, che siano segnalate sostanze allergeniche (latte, glutine, lievito). Informazioni nutrizionali e apporto calorico sono, invece, facoltativi. L’ espressione “Da consumarsi preferibilmente entro il …” indica la data di preferibile utilizzo, entro la quale il prodotto possiede le sue peculiari proprietà in seguito ad un idoneo mantenimento (ambiente adatto e asciutto, alla giusta temperatura e lontano da fonti di calore. Una conservazione non adeguata, al contrario può portare al deterioramento del prodotto prima del previsto.
La dicitura “Da consumarsi entro il …” (obbligatorio per i prodotti altamente alterabili) specifica il termine tassativo entro il quale consumare il prodotto. Altri elementi presenti nelle etichette possono essere la data di produzione o i marchi di qualità (DOP, IGP, STG).
Nel caso delle carni bovine vi sono maggiori norme da rispettare, riportando:
Infine, oltre agli oneri, la legge stabilisce che è vietato:
- Condurre ad errori il consumatore su aspetti qualitativi ed organolettici e luogo d’origine;
- Esagerare con espressioni realizzando pubblicità ingannevole;
- Evidenziare qualità uniche, che invece, possiedono anche prodotti della stessa categoria merceologica.