La Cassazione interviene sull’infortunio in itinere


L’articolo 12 del Decreto Legislativo 38 del 2000 introduce, in seguito ad una notevole casistica, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori:

  • Durante il consueto viaggio di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro (esclusi infortuni verificati entro l’abitazione, comprese pertinenze e parti condominiali);
  • Durante l’abituale percorso che il lavoratore svolge per dirigersi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di molteplici rapporti di lavoro;
  • Durante gli spostamenti per la consumazione dei pasti in caso di assenza della mensa aziendale.

Eventuali impedimenti e deviazioni dal normale tragitto non prevedono la copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

  • Interruzioni/deviazioni svolte secondo direttive del datore di lavoro;
  • Interruzioni/deviazioni dovute a cause di forza maggiore (es.: guasto meccanico) o per esigenze impellenti (es.: soddisfacimento di bisogni fisiologici) o nell’adempimento di obblighi penalmente pertinenti (es.: prestare soccorso a vittime d’incidente stradale);
  • Brevi fermate che non incidono sulle condizioni di rischio.

La cassazione, in una recente ordinanza (n. 3117 del 29 febbraio 2012) ha respinto la richiesta di E. L. che dichiarava di aver subito un infortunio sul lavoro mentre conduceva il suo ciclomotore, da Caserta a Maddaloni, per scelta dettata dall’inadeguatezza dei trasporti pubblici tra le due cittadine. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto la prova generica e non consistente in fatti, ma frutto di mere valutazioni.

 


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