Infortunio sul lavoro, fondo di sostegno per le famiglie


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emesso un Decreto che determina il valore del fondo da destinare alle famiglie delle vittime oggetto di infortunio sul lavoro. Il Decreto “Determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.

Con il citato Decreto si stabilisce, dunque, il Fondo da destinare ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro, rivolto anche alle vittime che non hanno la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il Fondo si applica agli eventi che si sono verificati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, secondo le seguenti tipologie:

  • Tipologia A: numero superstiti 1, importo 3500 euro;
  • Tipologia B: numero superstiti 2, importo 6750 euro;
  • Tipologia C: numero superstiti 3, importo 10000 euro;
  • Tipologia D: numero superstiti più di 3, importo 15000 euro.

Il Decreto fa riferimento all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)“.

L’articolo 1 comma 1187 stabilisce quanto segue: “Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

 


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