Sono disponibili sul portale Inail le nuove linee guida per l’autoliquidazione dei premi contributivi da versare per il 2018/2019, le istruzioni operative sono rivolte a chiarire le scadenze alle aziende tenute ai versamenti.
Le precisazioni riguardano quanto già affrontato con la lettera circolare dell’Istituto n. 1 dell’11 gennaio 2019 che ha posticipato per l’anno in corso i termini per i pagamenti in considerazione della revisione delle tariffe e del calcolo del premio contributivo. Il rinvio dei termini si è reso necessario al fine di consentire ai contribuenti di adeguarsi alle nuove modalità operative in vigore dal 1 gennaio 2019 e approvate in via definitiva il 1 aprile 2019 con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 pubblicati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Proroga
La proroga delle scadenze si applica alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, alla tariffa dei premi speciali unitari artigiani e alla tariffa della gestione navigazione.
Le nuove scadenze, rideterminate per l’anno in corso sono quindi le seguenti.
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro, anche se ha cessato l’attività all’inizio del 2019, deve:
- presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio;
- pagare il premio di autoliquidazione. Per le Pan il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente;
- presentare il modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018.
I modelli per le basi di calcolo sono stati aggiornati in relazione all’evoluzione del fenomeno infortunistico nazionale, razionalizzando i premi su tariffe più attinenti ed elaborate sul numero e la gravità degli infortuni più che sugli importi versati per indennizzarli.
I nuovi elementi utilizzabili per il calcolo del premio che risultano aggiornati rispetto all’autoliquidazione degli anni precedenti, sono illustrati caso per caso nella circolare Inail del 03 aprile 2019, e comunque disponibili nel “Fascicolo aziende”, sul portale telematico dell’istituto.
Il processo di razionalizzazione delle tariffe contributive ha portato alla riduzione di alcuni premi, alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, mentre altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019.
L’intero importo contributivo previsto per l’anno 2019, così come calcolato in funzione delle nuove basi e delle eventuali riduzioni elencate nelle linee guida, può essere versato in una unica soluzione piuttosto che rateizzato in quattro soluzioni dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. In conseguenza delle nuove scadenze per i pagamenti, anche i termini per la rateazione 2019 vengono ridefiniti come segue: le prime due rate corrispondenti al 50% del premio annuale devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi. Le due rate successive devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto3 ed entro il 18 novembre 2019, maggiorate degli interessi del 1,07%.