Decreto importi Fondo sostegno familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro


decreti-normativa

Con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) è stato istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, rivolto a dare un fondo economico ai superstiti delle vittime del lavoro. Il decreto si applica ai deceduti per infortunio sul lavoro per eventi occorsi dal 01 gennaio 2007 in avanti e non include le vittime di malattie professionali, per le quali esistono altre forme di sostegno.

Il successivo decreto del Ministero del Lavoro del 19 novembre 2008 ha provveduto a individuare il tipo di riconoscimenti sotto forma di assegno una tantum e di anticipazione sulla rendita, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge, per i soli soggetti superstiti di vittime del lavoro in regime di copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del Dpr. n. 1124/1965 e della L. n. 493/1999, erogata unitamente alla prestazione una tantum.

Gli importi del riconoscimento una tantum vengono rivalutati annualmente in considerazione della disponibilità economica a valere sull’esercizio finanziario dell’anno fiscale, determinate dal Ministero del Lavoro per il 2018 in €3.995.241.

In considerazione di tale capienza il Ministero del Lavoro con decreto del 25 gennaio 2019 pubblicato il 14 maggio 2019 ha provveduto a determinare gli importi per le vittime di infortuni sul lavoro decedute nel corso dell’anno 2018 che in funzione della numerosità del nucleo familiare vengono così di seguito definite:

  • A se presente 1 superstite: importo 3.000 euro (nel 2017 l’importo era di 3.700 euro)
  • B se presenti due superstiti: importo 6.000 euro (nel 2017 l’importo era di 7.400 euro)
  • C se presenti tre superstiti: importo 9.000 euro (nel 2017 l’importo era di 11.100 euro)
  • D se presenti più di tre superstiti: importo 13.000 euro (nel 2017 l’importo era di 17.200 euro).

Sono considerati aventi diritto a presentare la domanda del beneficio i parenti prossimi delle vittime, secondo il seguente ordine di priorità come stabilito dall’articolo 1 comma 131 della legge 147 del 27 dicembre 2013:

  • il coniuge anche congiunto civilmente;
  • i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età;
  • i figli fino al ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito;
  • i figli fino al ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito;
  • i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniuge e figli:

  • i genitori naturali o adottivi se risultavano a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle conviventi se a carico del lavoratore deceduto.

 


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