Infortuni in itinere con deviazioni “personali”, circolare Inail


In base a quanto stabilito dalla circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 è stata riconosciuta la tutela del lavoratore in caso di infortunio in itinere, per deviazioni personali.

Cosa si intende per questo tipo di infortunio? Si tratta di incidenti che possono accadere al lavoratore nel momento in cui devia il percorso casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola. La circolare n.62 propone le linee guida per trattare, in vista di un risarcimento, questo tipo di casi, a partire da alcuni accertamenti sul lavoratore interessato.

Prima di procedere con l’indennizzo, l’INAIL prevede alcune verifiche:

  • le circostanze e necessità familiari del lavoratore, con attenzione ad alcuni aspetti come: l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, il tempo e la lunghezza della deviazione;
  • la reale necessità del lavoratore di utilizzare un mezzo privato per recarsi sul posto di lavoro;

Alla luce di queste verifiche, il lavoratore potrà ricevere l’indennizzo se dimostra di non aver “aggravato il rischio senza necessità“. Tale necessità riguarda l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici e il bisogno di tutelare la vita familiare.

 


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