Linee guida Inail per infortunio in itinere con uso di velocipede


infortunio-itinere-velocipedeCome definito dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs 285/92 art.50, d.p.r. 1124/1965 articoli 2 e 210 e D.Lgs 221/2015 art.5), l’indennizzo di un eventuale infortunio in itinere da parte di Inail per chi fa uso di velocipede nel tragitto casa-lavoro, viene positivamente risolto se l’uso del velocipede risulta necessitato.

Con la circolare numero 8476 del 7 novembre 2011 Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta), Inail aveva ulteriormente precisato, relativamente all’espressione “necessitato”, che un infortunio accaduto in itinere, su strada aperta alla circolazione dei veicoli a motore, possa essere indennizzato qualora sussistano le condizioni necessarie e indispensabili all’utilizzo della bicicletta, a differenza di un infortunio che si verifichi su pista ciclabile, che deve essere sempre indennizzato.

Tale fattore discriminante è stato, quindi, infine superato dalla legge di stabilità 2016 (D.Lgs 221/15) che, ponendo sempre maggiore attenzione in favore di una mobilità sostenibile, stabilisce in forma definitiva che a “prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere sempre ammesso all’indennizzo“.

In proposito, Inail ha recentemente emesso una nuova lettera circolare (numero 14 del 25/03/2016) con la quale, oltre a confermare quanto in vigore relativamente alla disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, riassume la disciplina stessa e introduce alcune importanti precisazioni.

Normalità del percorso

La considerazione valida in termini generali, rispetto all’ipotesi di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andate e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, in orari compatibili con quelli lavorativi, si applica anche all’utilizzo del velocipede.

Il percorso da seguire quindi, affinché sia riconosciuto un eventuale indennizzo, deve essere quello normalmente compiuto, non necessariamente il più breve se la scelta alternativa è oggettivata (per esempio dalle condizioni di traffico). Anche per l’infortunio in velocipede la tutela assicurativa non copre l’assicurato in caso di deviazioni non pertinenti. Fanno eccezione, invece, le brevi soste sul percorso che non espongano il lavoratore a un rischio più elevato rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare lungo il consueto percorso casa-lavoro.

Utilizzo del mezzo di trasporto privato

In termini generali (non solo relativamente al velocipede quindi) l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, deve essere motivato da incompatibilità di percorso e/o orario. La valutazione in merito all’effettiva inderogabile necessità dell’utilizzo del mezzo privato rispetto a quello pubblico deve essere effettuata con criteri di buon senso e ragionevolezza e valutata caso per caso.

Questa clausola non si applica all’uso del velocipede che risulta sempre necessitato e di conseguenza assimilato a quello del mezzo pubblico.

Colpa del lavoratore

La colpa, anche esclusiva, del lavoratore all’interno della dinamica di un eventuale episodio incidentale non pregiudica la possibilità di indennizzo, a meno che l’esame delle circostanze oggettive del singolo episodio non portino alla luce comportamenti dell’assicurato così abnormi da potersi definire in termini di rischio elettivo e non di colpa (es. guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti).

Inail precisa, infine, con nota conclusiva, che le disposizioni contenute nella circolare hanno efficacia anche retroattiva sui casi non ancora chiusi o per i quali siano in corso, al momento della pubblicazione, controversie di carattere amministrativo e/o giudiziario.

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