Inlo: indicazioni operative vigilanza su appalti illeciti


inl-circolare-10-2018

Con la nota circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha fornito le indicazioni operative al personale di vigilanza impegnato in attività di sorveglianza in ambito di appalti illeciti. La circolare orienta le azioni ispettive alla luce del recente quadro normativo e delle sentenze di giurisprudenza in materia, emesse nell’ultimo periodo.

Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, pubblicato in GU n. 235 del 09 ottobre 2003, al titolo 3 prevede l’introduzione di sanzioni economiche per i committenti e gli utilizzatori di prestatori d’opera assunti illegalmente, con finalità fraudolente rivolte nel caso specifico, all’evasione dei pagamenti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. Con il decreto n. 08 del 15 gennaio 2016, pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2016, sono state riviste le sanzioni che sono state oggetto di depenalizzazione a illecito e prevedono il pagamento di una somma pari a 50 euro, da corrispondere per ogni elusione contributiva e per ogni giornata di lavoro, elevabili sia al committente/utilizzatore, che allo pseudo appaltatore, ove individuabile dalle azioni di vigilanza.

Lo stesso decreto 276/2003, all’articolo 18 comma 5-bis, prevede che le sanzioni sopra descritte e così successivamente depenalizzate, non siano di fatto applicabili integralmente al committente in ipotesi di contratti di lavoro nero e in forma più generale per i contratti di lavoro irregolari. Tale disposto deriva dal fatto che in queste situazioni è comunque tracciabile il soggetto che ha costituito il rapporto di lavoro, seppure irregolare, che risulta quindi l’unico soggetto destinatario dei provvedimenti sanzionatori e delle azioni di rivalsa e recupero dei versamenti contributivi e retributivi non corrisposti, quale effettivo e ultimo utilizzatore della prestazione.

Al presente quadro normativo si aggiunge la sentenza della Corte di Cassazione numero 25014 dell’anno 2015 che la condizione di dipendenza del prestatore d’opera non coincide sempre e automaticamente a un contratto di subordinazione rispetto all’effettivo utilizzatore, ma è in realtà condizionata dal rapporto di lavoro richiesto dal lavoratore e in tale senso attribuisce anche allo stesso lavoratore la facoltà di avvalersi o meno del recupero dei versamenti retributivi non corrisposti “la condizione di dipendente del lavoratore, rispetto all’effettivo utilizzatore della prestazione non è automatica, ma è subordinata al fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore” (Cass. n. 25014/2015).

In considerazione di tali presupposti gli ispettori impegnati nella vigilanza, in occasione di accertamenti di violazioni in materia di appalti illeciti, e nello specifico di mancati versamenti, si dovranno riferire al sub appaltatore per il riscatto dei versamenti retributivi, e al committente/utilizzatore per il recupero dei versamenti retributivi non corrisposti.

In questa ultima situazione comunque la già citata sentenza della Corte Costituzionale ha previsto in via cautelativa anche una possibile corresponsabilità dello pseudo appaltatore, che non può ritenersi del tutto estraneo alle violazioni accertate, nel caso che l’azione di recupero avviata nei confronti del committente e/o dell’utilizzatore non abbia avuto esito positivo.

 


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