Voucher lavoro accessorio circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro


Con la lettera circolare n. 01/2016 del 17 ottobre 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro indirizza alle direzioni territoriali, ed agli uffici centrali di Inps e Inail, le linee guida interpretative in materia di lavoro accessorio, che ai sensi del Decreto legislativo 185/2016, correttivo del Job Acts 151/2015 e del codice dei contratti (D. Lgs. 81/2015), introducono una maggiore tracciabilità dei voucher lavorativi, corredando la disciplina di un rinnovato sistema sanzionatorio.

Il nuovo articolo 49 del Decreto 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, affronta le modalità contrattuali e la gestione della trasmissione delle informazioni, relative al lavoro accessorio.

Imprenditori e datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare i dati anagrafici di ogni singolo lavoratore assunto, il luogo ove avverrà la prestazione lavorativa e la durata della stessa, precisando data ed ora di inizio e di fine, che nel caso dei lavori di tipo agricolo non potrà essere superiore ai tre giorni. La comunicazione va trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, via posta elettronica ad uno degli indirizzi indicati in calce alla circolare (individuando quelli relative alle sedi di competenza territoriale), almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Il committente assume l’obbligo di trasmettere anche eventuali integrazioni di personale o modifiche, con le medesime modalità di cui sopra, sempre entro 60 minuti dall’inizio della prestazione a cui si riferiscono; resta comunque vigente il dovere di comunicare all’Inps la dichiarazione di inizio attività prevista dalla circolare 149/2015 e dalla nota 3337 del 25/06/2015.

Sarà in capo alle direzioni territoriali l’incarico di organizzare incontri informativi finalizzati a comunicare le disposizione contenute nell’art 49 e le precisazioni della recente circolare, anche in merito all’opportunità di conservare copia delle mail trasmesse, così da semplificare le attività di vigilanza da parte del personale ispettivo.
Sono previste sanzioni, in caso di mancata comunicazione, da 400 a 2400 euro per ogni lavoratore per il quale è stata commessa l’infrazione, (comma 3 art. 49) senza peraltro la facoltà di ricorrere alla procedura di diffida ai sensi dell’art 13 del d.Lgs 124/2014, a cui si aggiunge l’eventuale maxi sanzione per lavoro nero in caso non sia stata inviata neanche la comunicazione all’Inpsdi inizio attività.

Eventuali infrazioni rilevate nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs 185/2016 e la pubblicazione della recente circolare saranno tenute in debito conto da parte del personale ispettivo, in considerazione dell’assenza di indicazioni operative in merito alle modalità di comunicazione; un primo monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni appena definite aiuterà a completare ed eventualmente ricalibrare, l’aspetto sanzionatorio.

Ulteriori semplificazioni relative alle modalità comunicative, potranno essere introdotte dal Ministero del Lavoro mediante apposito decreto, ove saranno anche definite le modalità dell’invio delle informazioni tramite Sms.

Info: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016

 


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