Interpelli sicurezza sul lavoro, serie 12 maggio 2016


sicurezza-lavoroResi noti i pareri emessi dalla Commissione consultiva permanente sugli ultimi sei interpelli di maggio (serie 12 Maggio 2016, il teso in formato integrale è disponibile sul sito Ministeriale alla pagina di riferimento (Normativa – Interpelli).

Di seguito si riassumo in forma schematica i contenuti principali della serie recentemente pubblicata:

  • Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri, interpello nr 5/2016, richiede delucidazioni sugli studi professionali associati per capire ove risieda la figura del Datore di Lavoro e se gli infermieri in regime di associazione possono essere considerati lavoratori ai sensi dell’art 2 del D.Lgs 81/08. La Commissione risponde che l’appartenenza alla categorie di lavoratore dipende dalla tipologia di inquadramento professionale, se infatti gli infermieri prestano al loro attività all’interno di una organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, oppure per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori, devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori come definito dall’art 2 comma 1a del D.Lgs 81/08 e quindi assoggettati a doveri e diritti descritti nell’art 20. Se invece gli infermieri prestano la loro attività in regime di libera professione e quindi in autonomia dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina di cui all’art 21 del D.Lgs 81/08 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi).
  • Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, interpello nr 6/2016, quesito a cui la Commissione si astiene dal rispondere poiché si ritiene che l’Interpello esuli dalle competenze della Commissione stessa, chiamata a rispondere a quesiti di carattere generale in materia di salute e sicurezza del lavoro, mentre su questo aspetto si richiede di esprimere una opinione che va oltre il principio generale applicabile sempre per il quale la valutazione dei rischi non può non tenere conto dell’organizzazione del lavoro.
  • Modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008, interpello nr 7/2016, quesito in ambito di appalti, chiede come il committente possa garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 97 “verifica e coordinamento delle condizioni di sicurezza e della formazione” nei confronti dell’impresa affidataria. La risposta della Commissione chiarisce come spetti al Committente la facoltà di stabilire, in sede di verifica dei requisiti professionali ai sensi dell’art 26, anche le modalità ed i criteri con cui verificare l’avvenuta formazione dell’azienda che riceve l’appalto.
  • Corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria nei casi di distaccamento di lavoratori, interpello nr 8/2016, argomento del quesito è se i lavoratori distaccati debbano essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria ed a quale soggetto spettino i relativi oneri. La risposta della Commissione chiarisce che gli obblighi riguardanti gli aspetti generali sulla formazione ed informazione sull’esposizione a rischi di natura professionale, sono sempre a carico del distaccante, mentre quelli riguardanti la Sorveglianza Sanitaria sono in carico all’ente presso cui il lavoratore viene distaccato.
  • Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti su siti contaminati, interpello nr 9/2016 che domanda se la pubblicazione dell’Inaildal titolo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatta nel 2014, possa essere utilizzata come strumento adeguato da usare come linea guida per la valutazione del rischio chimico. La risposta della Commissione precisa che la scelta dei criteri con cui effettuare la Valutazione dei Rischi spetta sempre al Datore di Lavoro, e che nella fattispecie, il documento dell’INAIL sia più rivolto agli aspetti relativi ala salute che non alla sicurezza, possa comunque essere considerato un valido strumento di supporto per il datore di Lavoro nella valutazione specifica.
  • Gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994, interpello nr 10/2016, domanda se all’interno della definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” ai sensi della circolare del 12 aprile 1995, possano rientrare anche gli impianti tecnici produttivi contenenti amianto, strettamente correlati all’attività imprenditoriale (e non solo quindi quelli a servizio dell’immobile). In merito la Commissione risponde precisando che “la legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).” Di conseguenza la Commissione chiarisce che i materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile debbano essere gestiti dal proprietario dell’immobile stesso, mentre i materiali presenti in impianti produttivi correlati all’attività dell’impresa debbano essere gestiti dal Datore di Lavoro dell’impresa stessa.

 


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