Interpello 4/2015, valutazione dei rischi e formazione


L’interpello n. 4/2015 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 giugno 2015 con protocollo 37/0010251. La richiesta di chiarimento sul Dlgs 81/08 in questo caso viene dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito a delle specifiche sulla formazione e valutazione dei rischi, così come esplicitate dall’articolo 37.

Il primo quesito dell’ANCE riguarda la valutazione dei rischi nel caso specifico in cui un lavoratore con una determinata qualifica venga riposizionato allo svolgimento di altre mansioni, ponendo come esempio chiarificatore il lavoratore addetto all’asfalto che viene collocato alla postazione di addetto alla gestione del traffico stradale, pur avendo una qualifica specifica.

Al riguardo la Commissione ha precisato che:

  • l’articolo 28 del Dlgs 81/08 impone al datore di lavoro di inserire all’interno della valutazione dei rischi tutti quelli presenti nell’attività lavorativa svolta dai lavatori di quel settore, in modo semplice e comprensibile;
  • nella valutazione dei rischi devono essere indicate anche le mansioni che potrebbero essere svolte dai lavoratori e che di conseguenza potrebbero esporli ad altri rischi.

L’ANCE ha chiesto alla commissione anche un chiarimento riguardo alla tipologia di formazione necessaria per questo tipo di lavoratori. A tale proposito la risposta della Commissione è stata la seguente:

  • il riferimento normativo per quanto riguarda la formazione è rintracciabile nel comma 1 dell’art. 37 del Dlgs 81/08 come viene espresso nell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e che in base all’Accordo Stato Regioni n. 153 del 25/07/2012 la formazione di base è un percorso minimo che non è sufficiente, e quindi necessita di un’integrazione, nel momento in cui nella valutazione dei rischi venga esplicitata la presenza di altri rischi correlati a nuove mansioni e uso di particolari attrezzature.
  • in base a quanto stabilito dalla legge, la valutazione dei rischi e la formazione non devono essere considerate distinte. Il datore di lavoro dovrà esplicitare nel dettaglio le mansioni svolte dai lavoratori e i conseguenti rischi correlati alle attività. Di conseguenza anche la formazione dei lavoratori dovrà essere adeguata in base ai rischi individuati in fase di valutazione dei rischi.
  • In base a quanto appena precisato, la Commissione chiarisce che i lavoratori dovranno fare un percorso di formazione integrativo qualora dalla valutazione dei rischi emergesse la presenza di ulteriori rischi.
  • ogni volta che un lavoratore viene collocato a svolgere una nuova mansione e di conseguenza viene esposto a rischi diversi, è necessaria una nuova valutazione dei rischi e un nuovo percorso formativo sulla sicurezza sul lavoro.

 


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