Interpello 5/2015, giornata lavorativa nei locali seminterrati


Su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri la Commissione per gli Interpelli ha chiarito un dubbio riguardo alla sicurezza nei locali seminterrati e interrati, così come regolata dal Dlgs 81/08 all’articolo 65. Tale chiarimento è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il 24 giugno 2015 con protocollo n. 37/0010253.

Il quesito riguarda l’interpretazione dell’articolo 65 in particolare al comma 2 e al comma 3, sull’uso di locali sotterranei chiusi, ad uso lavorativo. Nello specifico:

  • il comma 2 chiarisce che tali locali possono essere usati come luoghi di lavoro a condizione che vengano soddisfatte determinate esigenze tecniche;
  • il comma 3 sottolinea che oltre alle esigenze tecniche del locale devono essere rispettate anche le esigenze tecniche relative alle tipologie di lavoro. Questo implica che per alcuni tipi di lavoro deve essere garantita la qualità del microclima a partire dall’areazione e dall’illuminazione.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che in base a quanto stabilito dall’articolo 65 i locali sotterranei e seminterrati si possono ritenere idonei per svolgere attività lavorativa per l’intera giornata di lavoro e chiede conferma alla Commissione per gli Interpelli.

A tale proposito la Commissione per gli interpelli ha chiarito che:

  • l’articolo 65 al comma 3 conferisce all’organo di vigilanza il potere di autorizzare l’uso dei locali sotterranei o seminterrati per lavorazioni che non necessitano di particolari esigenze tecniche;
  • l’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza deve essere motivato, in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 65;
  • il comma 2 dell’articolo 65 impone la verifica delle condizioni del locale, in particolare le condizioni microclimatiche.

Alla luce di questi chiarimenti sui commi 2 e 3, la Commissione per gli interpelli trae come conclusione utile a chiarire il quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri il seguente assunto: anche per quanto riguarda la durata dell’attività lavorativa risulta necessaria un’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza che darà approvazione dopo aver ricevuto la necessaria motivazione legata alle esigenze lavorative, esattamente come avviene secondo gli altri aspetti citati dal comma 2 e 3.

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